Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2008.160

Uso illecito, a scopo di parcheggio, di un fondo privato debitamente segnalato

Rubrum

Incarto n.

18196/805

Bellinzona

2 dicembre 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 luglio 2008 presentato da

RI 1 domiciliato a,

contro

la decisione 27 giugno 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,

viste le osservazioni 24 luglio 2008 presentate dalla CRTE 1;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che la CRTE 1, con decisione del 27 giugno 2008, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 50.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 7 maggio 2008 in territorio di __________:

“ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che RI 1 è insorto con ricorso del 2 luglio 2008, con cui chiede l’annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 24 luglio 2008 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che, giusta l’art. 375bis cpv. 1 CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile. Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.-- a fr. 500.-- (cpv. 2);

che, secondo l’art. 375ter cpv. 1 e 2 CPC, in caso di violazione (intenzionale o per negligenza) del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente;

che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver fatto uso il 7 maggio 2008 illecitamente di un fondo privato debitamente segnalato con l’apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, allo scopo di posteggiare il veicolo __________;

che, dal canto suo, il ricorrente nel proprio gravame non contesta di aver fatto uso del suddetto sedime il giorno in questione, ma si è limitato a giustificarsi, asserendo genericamente che “(…) dove abito non ci sono sufficienti posteggi (…). Nonostante, la mia richiesta sono riuscito ad averne soltanto uno. (Noi siamo provvisti di 2 vetture).” ed inoltre che “In alcune giornate la mia automobile, viene utilizzata, dalla mia compagna (viviamo insieme allo stesso domicilio), per necessità, a volte, è costretta a rientrare tardi, come nel caso del 13.06.2008, non ha quindi, in quella circostanza, ritenuto opportuno per la sua sicurezza, posteggiare in Via __________, ma bensì sotto lo stabile dove abitiamo. Sottolineo che comunque la vettura è stata spostata la mattina seguente ore 07:30).” ed infine che “Francamente, non riesco a capire, come persone che vivono in Via __________, non possano posteggiare liberamente, nel piazzale (non ostruendo il passaggio a nessuno), senza essere multati. (cfr. ricorso);

che, su di un fondo privato debitamente segnalato, è legittimato a parcheggiare la propria automobile solamente colui che è stato autorizzato a farlo;

che, nel caso concreto, l’insorgente, come da lui stesso ammesso, ha diritto a un solo posteggio sul sedime in questione;

che le giustificazioni fornite dal ricorrente, peraltro generiche e nemmeno riferite alla contravvenzione denunciata dalla proprietaria del fondo e rimproveratagli dall’Autorità di prime cure, ovvero quella del 7 maggio 2008, non sono per nulla liberatorie;

che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 95, Art. 97, and Art. 100 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 375bis and Art. 375ter — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.