Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2008.213

Produrre fumo e puzzo eccessivo; assenza dell'elemento costitutivo soggettivo

Rubrum

Incarto n.

23539/806

Bellinzona

26 aprile 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 settembre 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 5 settembre 2008 n. 23539/806 emessa dalla CRTE 1

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che la CRTE 1 con decisione 5 settembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e spese per fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 17 giugno 2008 in territorio di __________:

"Alla guida del motoveicolo TI __________ produceva fumo e puzzo eccessivi”;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 ONC;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento;

Considerandi

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 42 cpv. 1 LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali (cfr. inoltre l’art. 34 cpv. 1 ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver alla guida del motoveicolo __________ prodotto fumo e puzzo eccessivi (con riferimento al rapporto di contravvenzione 7 luglio 2008 steso da un agente della Polizia __________, dal quale si evince che il fumo e il puzzo erano dovuti al cattivo funzionamento del motore);

che l’insorgente non contesta di per sé l’accertamento dell’agente, ma si giustifica asserendo quanto segue:

“La moto è stata ritirata alcuni minuti prima dal garage __________ in via __________. Subito dopo un poliziotto mi ha fermato facendomi notare che dalla moto fuoriusciva fumo nero. Ho detto subito che alla moto è stato cambiato il motore e probabilmente stava bruciando dell’olio. Giunto a casa non usciva più nessun fumo (…)”;

che a sostegno del suo assunto, l’insorgente produce la fattura 1° luglio 2008 del garage __________ Sagl (sito in via__________, a __________, luogo in cui è stata accertata la presunta infrazione), dalla quale risulta l’intervento indicato;

che in concreto nulla induce a dubitare della bontà delle giustificazioni addotte dal ricorrente (confermate dalla fattura del garage); tant’è che la stessa CRTE 1, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che in conclusione, difettando l’aspetto soggettivo dell’infrazione, il ricorrente va prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata annullata;

che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 42 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on July 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 34 and Art. 90 — read in the version of April 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.