Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2008.6

Pagamento tardivo della multa disciplinare

Rubrum

Incarto n.

33443/801

Bellinzona

4 giugno 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 gennaio 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 14 dicembre 2007 n. __________ emessa d CRTE 2

viste le osservazioni 14 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 2, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che con decisione 14 dicembre 2007 la CRTE 1 ha ritenutoRI 1RI 1 colpevole di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 52 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti; fatti accertati il 19 agosto 2007 in territorio di __________;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese in ragione di fr. 10.-;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l’annullamento di tasse e spese, giacché la multa disciplinare è stata interamente saldata in rate regolari di fr. 10.-;

che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata, precisando che il pagamento della multa disciplinare era tardivo;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che a norma dell’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che per il superamento, nelle località, della velocità massima consentita, da 1 a 5 km/h, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 303.1);

che la CRTE 2 rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 52 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

che l’insorgente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli (invero non senza utilizzare toni ironici), ma reclama l’annullamento degli oneri processuali di primo grado, asserendo che la multa è stata interamente saldata in rate regolari di fr. 10.- mensili, come da giustificativi prodotti con il gravame;

che in concreto a seguito del lieve eccesso di velocità accertato il 19 agosto 2007 a __________ da parte della Polizia cantonale di __________ è stata inflitta al ricorrente una multa disciplinare di fr. 40.- ed è stato assegnato un termine di 30 giorni per il pagamento, scadente il 23 settembre 2007, termine che egli non contesta;

che preso atto del mancato pagamento entro il termine suddetto, la Polizia ha inviato al ricorrente il 16 ottobre 2007 un rapporto di contravvenzione con l'invito a formulare eventuali osservazioni entro 15 giorni;

che nel frattempo, il 25 settembre 2007, tramite sistema E-finance, l’insorgente ha fatto accreditare alla “Cassa cantonale Bellinzona” un importo di fr. 10.- (importo trasmesso all’Ufficio esazione e condoni a parziale copertura della risoluzione);

che questo pagamento, oltre a essere di importo inferiore al dovuto (senza che l’insorgente abbia formulato qualsivoglia istanza di rateazione, caso contrario la procedura non sarebbe proseguita sino alla Pretura penale), così come i successivi pagamenti sistematici di fr. 10.- mensili (tutti intestati alla “Cassa cantonale Bellinzona”, senza ulteriori precisazioni), sono tardivi e non sono idonei a liberare il debitore;

che in effetti quando il termine di 30 giorni di cui sopra non viene rispettato, la multa non può più essere pagata nella procedura disciplinare e viene avviata la procedura ordinaria, la quale, conformemente all’art. 2 cpv. 3 LPContr, comporta degli oneri supplementari;

che a giusta ragione che la CRTE 2 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 303.1), aumentata dalle tasse e spese previste in sede di procedura ordinaria (si noti del resto che gli importi prelevati rispecchiano i minimi legali e non dipendono dall’importo della multa);

che il ricorso – infondato – va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata (trattenendo gli importi nel frattempo eventualmente pervenuti a copertura della risoluzione);

che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 95, Art. 97, and Art. 100 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 4a and Art. 90 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2010, April 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Signalisationsverordnung, Art. 22 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2010, July 1, 2010, December 1, 2011, July 1, 2012, January 1, 2015, June 1, 2015, January 1, 2016, January 15, 2017, June 9, 2020, January 1, 2021, January 1, 2023, April 8, 2024, January 1, 2025, March 1, 2025, July 1, 2025, and July 1, 2026.