Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2009.75

Inosservanza del segnale "zona pedonale"

Rubrum

Incarto n.

6154/105

Bellinzona

6 ottobre 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 marzo 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 27 febbraio 2009 n. 6154/105 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 16 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che CRTE 1 con decisione 27 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 12 novembre 2008 in territorio di __________:

"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ “;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

che la CRTE 1, con comunicazione 16 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

che con rapporto di contravvenzione 22 dicembre 2008, la Polizia __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti della ricorrente, assegnandole un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ciò che l’insorgente ha fatto con scritto 4 gennaio 2009, accluso al rapporto di controsservazioni 9 aprile 2009 dell’agente denunciante;

che il 12 gennaio 2009 la polizia ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione il rapporto di contravvenzione, con l’indicazione, verosimilmente dovuta a una svista, secondo cui “non ci sono pervenute osservazioni” (cfr. crocetta apposta in basso a destra);

che la CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”;

che è indubbio che la mancata presa in considerazione delle osservazioni prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente;

che tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);

che in queste circostanze il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito;

che a titolo abbondanziale, si rileva nondimeno come le giustificazioni addotte dall’insorgente non appaiano d’acchito prive di fondamento, tant’è che la CRTE 1, presso atto delle stesse, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse di giustizia né spese;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.; 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Federal Constitution of the Swiss Confederation, Art. 29 — read in the version of March 7, 2010; the act was consolidated again on November 28, 2010, January 1, 2011, March 11, 2012, September 23, 2012, March 3, 2013, February 9, 2014, May 18, 2014, June 14, 2015, January 1, 2016, February 12, 2017, September 24, 2017, January 1, 2018, September 23, 2018, January 1, 2020, January 1, 2021, March 7, 2021, November 28, 2021, February 13, 2022, January 1, 2024, and March 3, 2024.
  • Signalisationsverordnung, Art. 22c — read in the version of July 1, 2010; the act was consolidated again on December 1, 2011, July 1, 2012, January 1, 2015, June 1, 2015, January 1, 2016, January 15, 2017, June 9, 2020, January 1, 2021, January 1, 2023, April 8, 2024, January 1, 2025, March 1, 2025, July 1, 2025, and July 1, 2026.