Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2009.93

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato; denuncia tardiva

Rubrum

Incarto n.

8533/190

Bellinzona

27 agosto 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 aprile 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 27 marzo 2009 n. 8533/190 emessa dalla CRTE 1

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che la CRTE 1 con decisione 27 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, il 16 gennaio 2009 in territorio di __________;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- a
fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data 31 gennaio 2005 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente il 16 gennaio 2009 dalle 10.45 alle 11.15;

che la decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 16, ma spedito il 20 gennaio 2009 dalla __________ SA e pervenuto l’indomani alla CRTE 1 (cfr. affrancatura sulla busta e timbro sul rapporto di denuncia in atti);

che il giudice è chiamato d’ufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quand’anche le argomentazioni di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche dubbiose;

che in concreto il termine perentorio di tre giorni sancito dall’art. 375ter CPC per l’inoltro della querela iniziava a decorrere sabato 17 e scadeva lunedì 19 gennaio 2009, giorno feriale; seppur datato 16 gennaio 2009, data della constatazione dei fatti, il rapporto di denuncia è stato spedito soltanto il 20 gennaio 2009, di modo che la querela risulta essere tardiva;

che in siffatte evenienze l’insorgente va prosciolta dall’addebito mossole per difetto di querela, senza che occorra procedere alla disamina delle giustificazioni da lei addotte;

che, seppur per altri motivi, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 375bis and Art. 375ter — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.