Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

30.2010.156

Fermata su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di 1.5 metri per i pedoni; targa posteriore non chiaramente leggibile

Rubrum

Incarto n.

18542/710

Bellinzona

23 luglio 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 giugno 2010 presentato da

RI 1

contro

la decisione 18 giugno 2010 n. 18542/710 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 2 luglio 2010 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che la CRTE 1 con decisione 18 giugno 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese per fr. 10.-, per essersi, il 3 febbraio 2010 in territorio di __________, “fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni; inoltre il veicolo aveva la targa anteriore (recte: posteriore) non chiaramente leggibile”;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis, 57 cpv. 2 ONC;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice contestando la mancata leggibilità della targa;

che la CRTE 1, con osservazioni 2 luglio 2010, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

e considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che giusta l’art. 41 cpv. 1bis ONC (che concretizza l’art. 43 cpv. 2 LCStr) se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede; in mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m per i pedoni; queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile;

che inoltre a norma dell’art. 57 cpv. 2 prima frase ONC le targhe di controllo, il disco di velocità massima e simili devono essere ben leggibili;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per la fermata sul marciapiede senza lasciar libero un passaggio di almeno 1,50 m per i pedoni, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.- (infrazione n. 228.2); il fatto di circolare con le targhe non ben leggibili è invece passibile di una multa di fr. 60.- (infrazione n. 330);

che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi fermato con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni, quantunque, a ben vedere, l’arresto compiuto configurerebbe a tutti gli effetti un parcheggio (invero sanzionabile con una multa di fr. 120.-) e non una fermata, come del resto correttamente accertato dall’agente denunciante; in effetti, nonostante la sua brevità, la sosta non era destinata a far scendere o salire passeggeri, né tanto meno a caricare o scaricare merce che per le sue caratteristiche di peso/volume giustifica l’impiego della vettura;

che l’autorità ha inoltre multato il ricorrente, poiché il veicolo aveva una targa non chiaramente leggibile;

che sin dalla prima comparsa scritta (inoltrata anzitempo), l’insorgente contesta tale addebito, asserendo che “la targa è ben leggibile ed è quindi incomprensibile quanto indicato come infrazione. La vettura è a vostra disposizione per visione e, qualora non crediate a quanto indicato, l’Ufficio Cantonale __________ potrà confermarvi che nel frattempo non vi è stata una ristampa od una sostituzione delle targhe” (cfr. scritto 29 marzo 2010);

che a sostegno del suo assunto, con scritto 15 aprile 2010, egli produce alcune fotografie delle targhe, dalle quali si evince che le targhe sono fondamentalmente di recente fattura;

che tuttavia, come risulta dalle contro-osservazioni 1° aprile 2010 dell’agente accertatore – facenti parte dell’incarto e quindi liberamente accessibili all’insorgente in ogni tempo – la targa posteriore non era leggibile, siccome “parecchio sporca”, condizione che può senz’altro configurare una violazione dell’art. 57 cpv. 2 ONC laddove pregiudica la leggibilità della targa;

che il ricorrente non ha invero mai contestato tale circostanza – frutto di una constatazione di agevole momento compiuta dall’agente – limitandosi a insistere sul fatto che le targhe non necessitavano di una ristampa/sostituzione e producendo alcune fotografie, scattate a posteriori, illustranti le targhe pulite;

che in definitiva l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata; in particolare, egli non ha fornito alcun elemento utile per giungere a una diversa conclusione, ad esempio indicando possibili circostanze eccezionali che avrebbero provocato la temporanea illeggibilità della targa;

che la multa inflitta, peraltro inferiore alla somma delle multe disciplinari per le due infrazioni riscontrate, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis, 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 95, Art. 97, and Art. 100 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 43 — read in the version of July 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, January 1, 2012, May 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 41 and Art. 57 — read in the version of April 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2015, January 1, 2016, April 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, January 15, 2017, May 7, 2017, February 1, 2019, January 1, 2021, February 9, 2021, May 20, 2021, April 1, 2022, July 15, 2023, April 1, 2024, January 1, 2025, July 1, 2025, April 1, 2026, and July 1, 2026.