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50.2005.7

revoca espulsione

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2005.7

Data decisione, Autorità: 12.05.2005, PRPEN

Titolo:

revoca espulsione

ESPULSIONE

art. 55 CPS

Incarto n.

50.2005.7/KRM

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 7 aprile 2005 da

IS 1

con la quale chiede la revoca dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con decreto di accusa n. 2004 del 14 giugno 2003;

preso atto che con osservazioni 18 aprile 2005 il CRTE 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio di questo giudice;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che con decreto di accusa del 14 giugno 2003 dell’allora CRTE 1, IS 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

che il 20 maggio 2004 IS 1 ha contratto matrimonio in Kosovo con la cittadina svizzera __________, nata nel 1971 e domiciliata a __________;

che una precedente istanza del 2 giugno 2004 è stata respinta, perché presentata dalla moglie e perché non vi erano sufficienti elementi di giudizio;

che con l'istanza che ci occupa è chiesta nuovamente la revoca dell'espulsione per poter procedere al ricongiungimento famigliare, tenuto pure conto che la moglie sarebbe attualmente incinta;

che la Sost. Procuratore pubblico si rimette al giudizio del sottoscritto, osservando unicamente "che non sono state prodotte […] prove attestanti l’effettiva gravidanza della signora __________ ";

che il matrimonio è stato registrato in Svizzera il 13 settembre 2004;

che durante questi mesi di matrimonio i coniugi hanno avuto regolari contatti all’estero, tant’è che apparentemente la moglie è incinta;

che sono trascorsi quasi i due terzi della pena accessoria;

che di fronte alla nuova situazione, tenuto pure conto del tipo di reato commesso dall’istante, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell’espulsione per permettere il ricongiungimento famigliare;

visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP,

pronuncia: 1. In accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 con decreto di accusa 2004 del 14 giugno 2003 è revocata con effetto immediato.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 55 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.