Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

50.2006.5

Avviso di recidiva

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 50.2006.5

Data decisione, Autorità: 27.09.2006, PRPEN

Titolo:

Avviso di recidiva

COMPETENZE DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE

art. 41 agg. 3 cpv. 1 CPC-TI art. 349 CPP-TI

Incarto n.

50.2006.5

10.2005.478

Bellinzona ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 22 agosto 2006 presentato dal IS 1 nei confronti di

CRTE 1,

letti ed esaminati gli atti

considerato in fatto ed in diritto

che CRTE 1 è stato condannato il __________ dal Presidente del circolo di Roveredo/GR alla pena di 7 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prove di 2 anni per grave infrazione alle norme della circolazione;

che la pena indicata è aggiuntiva a quella emessa il __________ dal Kreispräsident di Surses;

che l’interessato è incorso durante il periodo di prova in nuove infrazioni (furto d’uso e circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre) sfociate nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il __________, che ha giudicato anche su altri reati– a 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

che l’_____________ il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di accusa per il reato di truffa, condannando CRTE 1, a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella inflitta dalla Pretura penale, a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

che in questo decreto il Procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione di cui alla sentenza del Presidente del circolo di Roveredo del __________, ma ha ammonito formalmente il condannato;

che il __________, siccome nella sentenza del __________ non era stato giudicato sulla revoca della condizionale, IS 1 ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato all’interessato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che entro il termine indicato CRTE 1 non ha inoltrato osservazioni;

che per l’art. 41 n. 3 cpv. 1 CP “se durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della pena”;

che in concreto l’interessato denota una regolare propensione a commettere infrazioni; questo continuo recidivare dimostra come egli non meriti la fiducia che più volte è stata in lui riposta e che egli ha sempre tradito;

che nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole e non si può prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione;

visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;

pronuncia: 1. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione inflitta dal Presidente del circolo di Roveredo/GR il __________ è revocato.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

e alla crescita in giudicato

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 2 — read in the version of July 1, 2006; the act was consolidated again on December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.