Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2005.386

istanza di ispezione degli atti. comando della polizia quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 dicembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/15.11.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico e da questa girata per competenza a questa Camera in data 14/15.11.2005;

richiamato il preavviso positivo formulato dal procuratore pubblico Maria Galliani con lo scritto di trasmissione 14/15.11.2005;

richiamate le osservazioni 17/18.11.2005 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica il proprio consenso all’accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A carico di PI 2 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale per titolo di appropriazione semplice (inc. MP __________), nel frattempo sfociato nel DA __________ del __________.

2.

Con istanza inviata erroneamente al Ministero pubblico, il IS 1 ha chiesto l’accesso agli atti, preavvisato favorevolmente sia dal procuratore pubblico, sia dal patrocinatore dell’agente inchiestato.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, considerata l’eventualità di un procedimento disciplinare (con riferimento agli art. 23 cvp. 2 della Legge sulla polizia e gli art. 32 ss. LORD), la richiesta di accesso è fondata su un interesse giuridico legittimo.

5.

L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico.

6.

Vista la situazione particolare, si prescinde dalla tassa di giustizia e dal prelievo di spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-;

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.