Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2005.392

istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 dicembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/18.11.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti del procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Canton Ticino a seguito del decesso presso il carcere “La Stampa” di una detenuta (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 1.12.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere obbiezioni alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 28.10.2005, presso il penitenziario cantonale “La Stampa” è deceduta una detenuta, per una sospetta assunzione di stupefacenti. A seguito di questo episodio, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).

2.

Con la richiesta qui esaminata, il IS 1 chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta penale. A fondamento della domanda è posto l’interesse pubblico a far luce su come la sostanza stupefacente sia pervenuta nella sezione chiusa del penitenziario, e ciò per eventualmente adottare delle misure volte ad evitare, in futuro, simili episodi. È anche riservato l’avvio di un procedimento amministrativo o disciplinare, a dipendenza del risultato della consultazione degli atti.

3.

Come riferito in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni alla richiesta.

4.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

5.

Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte del IS 1 ad accedere agli atti, in vista dell’acquisizione di informazioni utili, per un verso per predisporre in futuro misure atte a prevenire l’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno del PCT “La Stampa”, e per altro verso per verificare eventuali coinvolgimenti di funzionari o addetti, ciò che potrebbe dare origine ad un procedimento amministrativo o disciplinare.

6.

L’istanza è accolta. Essendo il procedimento tuttora aperto, l’accesso agli atti potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico. Di principio non è data la possibilità di estrarre copie, per ossequiare alla segretezza del procedimento, che si trova nella sua fase iniziale di informazioni preliminari.

7.

Data la particolarità del caso, non si prelevano la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.