Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2006.163

istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 giugno 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 10.4/9.5.2006 presentata dalla

IS 1

tendente a conoscere l’esistenza di decisioni di condanna, di eventuali misure o referti peritali inerenti PI 1;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera per competenza, con scritto 8/9.5.2006;

ritenuto che questa Camera, con scritto 11.5.2006, ha chiesto alla Commissione istante di precisare l’interesse giuridico legittimo alla base della richiesta, con riferimento all’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto 23/29.5.2006 della Commissione istante, con cui ha precisato i motivi della sua richiesta;

richiamato lo scritto 14/15.6.2006 del patrocinatore di PI 1, che comunica di non avere osservazioni in merito all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

La Commissione istante si occupa della sorella di PI 1. In data 4.4.2006, in occasione dell’audizione della madre e dello stesso PI 1, questi avrebbe tenuto un comportamento preoccupante ed offensivo (atteggiamento tenuto anche nei confronti del tutore della sorella). L’istanza tende a conoscere se vi sono già state delle condanne o l’adozione di misure, rispettivamente se vi è già stata una valutazione peritale di PI 1.

2.

Come esposto in entrata, nessuno ha sollevato obbiezioni all’accesso agli atti.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nella fattispecie sono realizzati i presupposti di legge, stante il legittimo interesse della Commissione istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8.3.1999 (LOPTC), entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. È dato un interesse in relazione alla situazione della sorella di PI 1, ma anche rispetto alla situazione di quest’ultimo, con particolare riferimento all’episodio del 4.4.2006.

5.

L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire unicamente ad opera del presidente della IS 1, presso gli uffici del Ministero pubblico, e limitatamente ad un’ispezione, senza cioè estrarre copie.

6.

Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.