Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2006.183

istanza di ispezione degli atti. autorità cantonale quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

23 giugno 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 9/23.5.2006 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere copia della decisione penale 4.6.2004 a carico di PI 2;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico del Canton Ticino, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto del 23.5.2006;

richiamato lo scritto 29/30.5.2006 del patrocinatore di PI 2, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

richiamate le osservazioni 31.5/1.6.2006 del procuratore pubblico PI 1, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un furto avvenuto il 4.6.2006, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________), conclusosi con decreto d’accusa del 23.6.2004 (DA __________) cresciuto in giudicato.

2.

Con scritto 9.5.2006, il servizio istante chiede copia della decisione penale emessa nei confronti di PI 2, facendo tuttavia riferimento alla data del fatto e non del giudizio.

Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo del servizio istante, ritenuti i compiti d’interesse pubblico che deve svolgere.

Ovviamente si ricorda al servizio istante il segreto d’ufficio, che comporta di trattare questi dati in modo riservato.

5.

L’istanza è accolta. Copia del decreto di accusa verrà spedita in allegato alla presente decisione.

6.

Ritenuto lo scopo della richiesta, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.