Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2006.249

istanza di ispezione degli atti. Suva quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 agosto 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/14.7.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza penale a carico di PI 2;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14.7.2006;

richiamato lo scritto 18/19.7.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale preavvisa favorevolmente l’istanza;

rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), nel quadro del quale è stato emanato un decreto d’accusa (DA __________) al quale è stata fatta opposizione. La Pretura penale ha giudicato in data 24.1.2006 PI 2, e l’ha parzialmente assolto. Contro la sentenza è stato presentato ricorso in cassazione, e la procedura è tuttora pendente.

2.Con la presente istanza, la __________ di __________, team prestazioni, chiede di poter ricevere copia della decisione intervenuta. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente l’istanza, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, l’istanza va respinta per almeno due ragioni. Anzitutto è priva di qualsiasi motivazione che indichi i motivi della richiesta e comprovi l’esistenza di un interesse giuridico legittimi ai sensi dell’art. 27 CPP. Inoltre, considerato lo stadio della procedura, l’istanza è prematura, in quanto non è ancora stata emanata nessuna sentenza da parte della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello.

5.L’istanza è respinta. In ragione dello statuto dell’istante, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalla riscossione di spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta siccome intempestiva.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.