Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2006.408

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 novembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.10.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di una denuncia penale a suo carico;

premesso che la richiesta di una copia della denuncia a suo carico è stata presentata dall’istante direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 27/30.10.2006 comunicando di non avere obbiezioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una querela penale del 2.12.2003, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere a seguito di recesso di querela (NLP __________).

2.In relazione ad un’istanza per ottenere un permesso di acquisto di armi, il competente ufficio cantonale ha richiesto all’istante copia della denuncia (recte: querela) del 2.12.2003. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione di un interesse giuridico legittimo: al contrario, sono indicati motivi che giustificano la richiesta.

6.L’istanza è accolta. Copia della querela del 2.12.2003 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.