Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2006.65

istanza di ispezione degli atti. indagato quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 marzo 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/16.2.2006 presentata dalla

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________) aperto dal Ministero pubblico a seguito di un incidente mortale avvenuto il __________;

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha poi trasmessa alla Pretura penale, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 13/16.2.2006;

ritenuto che questa Camera, con scritto 17.2.2006, ha chiesto all’istante di precisare i motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti con riferimento all’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto 22.2/1.3.2006 del patrocinatore dell’istante, che precisava i motivi della richiesta;

richiamate le osservazioni 6.3.2006 del sostituto procuratore pubblico PI 1, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 6/7.3.2006 del patrocinatore degli PI 2, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un incidente mortale sopravvenuto il __________ alla stazione di __________, il Ministero pubblico ticinese ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), conclusosi con una decisione di non luogo a procedere dell’8.2.2006 (NLP __________).

2.

Come esposto in entrata, le parti interpellate hanno dato o il proprio consenso o hanno comunicato di non opporsi alla richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. STF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, come specificato nello scritto 22.2/1.3.2006 dell’istante, e non contraddetto dal patrocinatore degli PI 2, tra le parti ci sono delle discussioni circa delle pretese risarcitorie a seguito dei fatti del __________. In questo contesto, per la parte istante (chiamata in causa), c’è quindi un legittimo interesse giuridico a poter prendere visione degli atti penali, in modo da poter determinarsi sulle pretese risarcitorie con piena cognizione di causa.

5.

L’istanza è accolta. La consultazione degli atti potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico a Lugano, previo contatto telefonico per determinare la data.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.