Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2007.166

Istanza di ispezione degli atti. comando polizia quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 luglio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/4.5.2007 presentata dal

, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale aperto a carico di un sergente del corpo;

richiamate le osservazioni 7.5.2007 del procuratore pubblico Marco Villa, con le quali esprime preavviso favorevole;

richiamate le osservazioni 16/18.5.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico di un sergente del corpo della polizia cantonale (inc. MP __________ e __________). L’inchiesta è in corso.

2.

Con la presente richiesta il __________ chiede l’accesso agli atti, indicando che il Consiglio di Stato (CdS) ha aperto un’inchiesta disciplinare.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, come emerge da una successiva richiesta di accesso agli atti da parte della Sezione delle risorse umane (inc. __________), il CdS ha deciso in data __________ (ris. n. __________) l’apertura di una procedura disciplinare a carico di PI 2, attribuendola alla Sezione delle risorse umane.

5.

In considerazione del testo della risoluzione del CdS e della richiesta nel frattempo presentata dalla Sezione attributaria dell’istruzione della procedura disciplinare, la presente istanza non è sorretta da un sufficiente interesse giuridico legittimo ed è divenuta priva d’oggetto.

6.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

decreta

1.

L’istanza è stralciata dai ruoli.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.