Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2007.454

Istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 dicembre 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 15/19.11.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un funzionario;

richiamate le osservazioni 21/22.11.2007 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 22/26.11.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quale comunica di non opporsi all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________), dandone comunicazione al Consiglio di Stato (quale autorità di nomina) in data 12/15.10.2007. L’inchiesta è tuttora aperta.

2.

Ricevuta la comunicazione, il CdS ha aperto un’inchiesta amministrativa a carico di PI 2. Con la presente istanza, la Sezione delle risorse umane chiede di avere accesso agli atti del procedimento penale, per poter valutare un’eventuale sanzione disciplinare.

Come esposto in entrata, il procuratore generale ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2 ha comunicato di non opporsi alla richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994, p. 19).

5.

L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, la __________ istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo, e limitatamente alla posizione di PI 2.

6.

Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 81, and Art. 100 — read in the version of April 1, 2007; the act was consolidated again on August 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.