Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2007.91

Istanza di ispezione degli atti. commissione federale case da gioco quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 aprile 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione di accesso agli atti di un procedimento penale (inc. MP __________) relativo a reati commessi nel quadro di una casa da gioco;

richiamate le osservazioni 12.3.2007 del procuratore pubblico PI 1i, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta,

richiamato lo scritto 11/13.3.2007 del patrocinatore di PI 5, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamato lo scritto 14/15.3.2007 del patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamato lo scritto 16/20.3.2007 del patrocinatore di PI 6, mediante il quale comunica di non avere osservazioni particolari da formulare;

richiamato lo scritto 20/22.3.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

ritenuto che PI 4, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. __________) a carico di diverse persone in relazione a reati commessi nell’ambito di una casa da gioco. Il procedimento penale è sfociato in due distinti atti d’accusa, entrambi del 7.12.2006 (ACC __________) attualmente pendenti presso il Tribunale penale cantonale (TPC).

2.

Con la presente istanza, la IS 1 (CFCG) chiede di poter accedere agli atti del procedimento. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre i patrocinatori delle parti si sono rimessi al giudizio o hanno comunicato di non avere particolari osservazioni.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

La __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti dell’incarto, considerato l’ambito nel quale i reati ipotizzati negli atti d’accusa sono stati commessi, e ciò con riferimento anche agli art. 6 e 48 cpv. 2 LCG.

5.

L’istanza è accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà avvenire presso il TPC, che riceve copia della presente.

6.

Visto l’art. 49 LCG, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2 patr. da: PR 1

3.

PI 3

3 patr. da: PR 2

4.

PI 4

5.

PI 5

5 patr. da: PR 3

6.

PI 6

patr. da: PR 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.