Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2008.142

Istanza di ispezione degli atti. esecutrice testamentaria quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 maggio 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/29.4.2008 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere, in qualità di esecutrice testamentaria, le constatazioni mediche relative al decesso di __________;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito del decesso di __________ in data __________, il Ministero pubblico ha raccolto delle informazioni preliminari (inc. MP __________), conclusesi con un decreto di non luogo a procedere datato 25.9.2007 (__________).

2.

Con la presente istanza, l’istituto bancario richiedente, nella sua veste di esecutrice testamentaria (comprovata dal relativo attestato), chiede di poter ricevere la documentazione medica relativa alla constatazione del decesso.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, data la funzione di esecutrice testamentaria, ed i diritti ad essa connessi, è dato un interesse giuridico legittimo all’istante ad ottenere i documenti medici relativi all’accertamento del decesso, anche solo a fini assicurativi.

5.

L’istanza è accolta. Copia dell’attestato di morte del 14.9.2007 e della constatazione di morte naturale datata 23.9.2007 saranno inviati in allegato alla presente decisione destinata alla banca istante.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.