Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2008.236

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/18.7.2008 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia di un decreto di non luogo a procedere;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto del 21.7.2008, comunicando nello stesso tempo il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 22.5.2001 __________ ha presentato una querela e denuncia penale contro ignoti: il procedimento penale (inc. MP __________) si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 16.7.2001 (NLP __________). Una successiva denuncia __________ della medesima persona ha portato all’apertura del procedimento penale di cui all’inc. MP__________, sfociato contestualmente in un decreto di non luogo procedere del 21.5.2007 (NLP __________ che menziona anche il qui istante) ed in un decreto d’accusa del 21.5.2007 (DA __________) a carico del qui istante.

2.

Con la presente istanza, preso atto che il NLP __________ menziona il precedente __________ __________, il qui istante chiede copia di detta decisione, con il nulla osta del procuratore pubblico.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, i due procedimenti vertevano sul medesimo complesso di fatti. Di modo che anche rispetto al primo procedimento, c’è un interesse giuridico legittimo a favore del qui istante, parte al secondo procedimento, di poter ricevere copia della prima decisione di non luogo a procedere.

5.

L’istanza è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere richiesto verrà inviata in allegato alla copia della presente decisione destinata al qui istante.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1,

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.