Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2008.248

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 settembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29/31.7.2008 presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti dei procedimenti penali concernenti PI 2, __________;

richiamati gli scritti 4/5.8.2008 di PI 2 – che si oppone alla domanda – e 26.8.2008 del procuratore pubblico Andrea Pagani – che preavvisa favorevolmente la richiesta –;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che il magistrato inquirente ha segnalato alla IS 1, il caso di PI 2 [“(…), da qualche anno ormai, ha preso di mira alcune persone, denunciandole a più riprese con motivazioni che lasciano presagire l’assenza di una completa capacità d’intendere e di volere”] chiedendo di verificare la di lei condizione personale;

che con istanza 29/31.7.2008 la predetta Commissione tutoria regionale ha domandato – per disporre di un quadro completo della situazione – di poter ispezionare gli atti dei procedimenti penali inerenti PI 2 quale denunciante / querelante rispettivamente quale denunciata / querelata dal 2005 ad oggi;

che il procuratore pubblico ha trasmesso a questa Camera gli inc. MP __________ (__________/ PI 2), __________ (__________/ PI 2), __________ (PI 2 / __________), __________ (PI 2 / __________), __________ (PI 2 / __________ – __________ – __________), __________ (PI 2 / __________ – __________), __________ (PI 2 / __________), __________ (__________/ PI 2) e __________ (PI 2 / avv. __________) preavvisando favorevolmente la citata richiesta;

che PI 2 – facendo riferimento, tra l’altro, alla sua segnalazione all’Ordine degli avvocati in capo all’operato di autorità giudiziarie ed amministrative – si è opposta alla domanda;

che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

che ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o all’autorità di vigilanza i casi che richiedono il loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione, riservati eventuali interessi pubblici preponderanti [art. 5 cpv. 1/2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell’8 marzo 1999, entrata in vigore l’1 gennaio 2001];

che nella fattispecie sono realizzati i presupposti a’ sensi dell’art. 27 CPP stante il legittimo interesse della Commissione tutoria regionale istante che, dopo l’adozione della LOPTC, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali: trattasi infatti dell’autorità competente, giusta gli art. 2, 3, 37 ss. LOPTC e 369 ss. CC, ad adottare le misure a favore di persone maggiorenni;

che il fatto che PI 2 abbia segnalato all’Ordine degli avvocati autorità giudiziarie ed amministrative non è manifestamente motivo sufficiente per negare all’istante il diritto di compulsare gli incarti penali che la riguardano direttamente: l’interesse della Commissione istante ad esaminare gli atti per ordinare eventuali misure a suo favore (e quindi per decidere nell’interesse medesimo della qui osservante) è preponderante;

che, a tutela delle altre parti coinvolte nei procedimenti penali quali denuncianti / querelanti rispettivamente denunciate / querelate, si giustifica nondimeno non permettere la fotocopiatura degli atti;

che l’istanza è accolta: gli incarti possono essere esaminati, senza facoltà di estrarre copia, da un membro della Commissione tutoria regionale, previo appuntamento, presso gli uffici del Ministero pubblico;

che, considerati il carattere e la funzione pubblica della Commissione istante, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 81, and Art. 100 — read in the version of August 1, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2009, January 1, 2011, April 1, 2011, December 5, 2011, January 1, 2012, April 1, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, February 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Code, Art. 369 — read in the version of July 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.