Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2008.61

Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

11 aprile 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/25.2.2008 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 26.2.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 5/6.3.2008 del patrocinatore di PI 3, mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una denuncia del 23.8.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) che, per PI 3, è sfociato in un decreto d’accusa del 31.1.2008 (DA __________) per uso colposo di materiale esplosivo.

2.

Con la presente richiesta, la Sezione istante chiede l’accesso agli atti, considerato come PI 3 sia in possesso di un permesso di uso esplosivi. Sia il procuratore pubblico, sia PI 3 hanno comunicato di non opporsi all’accoglimento della richiesta.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nel presente caso, data l’imputazione contenuta nel DA e date le competenze riconosciute dal Regolamento della legge di applicazione alla LF sugli esplosivi (art. 1 del regolamento) alla Sezione istante, va riconosciuto a quest’ultima un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti dell’inchiesta.

5.

L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso il Ministero pubblico.

6.

Dati il carattere e la funzione pubblica dell’istante, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.