Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2008.68

Istanza di ispezione degli atti. ufficio federale di polizia quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

11 aprile 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/28.2.2008 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere informazioni circa l’esito di un procedimento penale;

premesso che la richiesta è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 27/28.2.2008, comunicando al contempo il proprio nulla osta alla trasmissione delle informazioni richieste;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di due querele presentate al Ministero pubblico, questi ha aperto due procedimenti penali a carico di diverse persone, tra le quali PI 2 (inc. MP __________ e __________). I procedimenti si trovano tuttora allo stadio delle informazioni preliminari.

2.

Nella presente procedura l’Ufficio istante chiede di conoscere la situazione attuale dei procedimenti e l’eventuale esito dei medesimi. E ciò anche sulla base del consenso scritto rilasciato da PI 2.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, considerati i motivi della richiesta ed il consenso rilasciato dall’interessato, è certamente dato un interesse giuridico legittimo a far conoscere all’Ufficio istante l’attuale situazione dei procedimenti (come indicato al punto 2 della presente decisione) nonché l’eventuale esito futuro: a questo proposito, e per economia di procedura, già con la presente decisione si autorizza il Ministero pubblico a trasmettere copia dell’eventuale decisione finale dei procedimenti per quanto riguarda PI 2.

5.

Considerati la funzione e lo scopo pubblico dell’Ufficio istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2008; the act was consolidated again on December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.