Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2009.130

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 aprile 2009/spa

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.3/2.4.2009 presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia di una denuncia da lui presentata;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla polizia cantonale, che l’ha trasmessa in data 30.3.2009 al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto accompagnatorio dell’1/2.4.2009;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una denuncia operata dall’istante a verbale dell’8.5.2008, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 2.7.2008 (NLP __________).

2.

Con la presente istanza IS 1 chiede copia della denuncia da lui fatta a verbale l’8.5.2008.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nella fattispecie in esame, è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a ricevere copia del verbale reso in polizia l’8.5.2008 (allegato al rapporto di segnalazione del 26.6.2008), non essendoci peraltro motivi per rovesciare la presunzione di cui si è detto al punto precedente.

6.

L’istanza è accolta. Fotocopia del verbale 8.5.2008 è allegata alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.

Non essendoci stato il deposito atti prima della decisione di non luogo a procedere del 2.7.2008, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.