Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2009.392

Istanza di ispezione degli atti. ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 novembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/21.10.2009 presentata dall’

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti a carico di una persona a beneficio delle prestazioni assistenziali;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 21.10.2009, preavvisandola favorevolmente;

richiamate le osservazioni 27/29.10.2009 del patrocinatore di PI 1, mediante le quali comunica di non sollevare osservazioni, sottolineando l’importanza della continuità della prestazione assistenziale;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha aperto tre procedimenti, per titolo di furto, truffa e falsità in documenti (inc. MP __________, __________ e __________).

2.

Con la presente istanza, l’Ufficio richiedente domanda di poter visionare gli incarti penali a carico di PI 1. Quest’ultima non si è opposta, mentre il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

Nel presente caso è dato un legittimo interesse giuridico dell’Ufficio istante a conoscere gli atti dei procedimenti penali, per avere un quadro completo della situazione della persona da lui sostenuta con prestazioni assistenziali. Peraltro l’interessata medesima non si è opposta alla richiesta.

5.

L’istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà visionare gli atti dei procedimenti penali, presso il Ministero pubblico, concordando con il procuratore pubblico il momento e la modalità (essendo l’inchiesta ancora in corso), dopo che l’accesso agli atti sarà stato concesso anche alla difesa.

6.

Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.