60.2009.407
Istanza di ispezione degli atti. madre della vittima quale istante
Rubrum
Incarto n.
Lugano
25 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10.10/5.11.2009 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento relativo al decesso del figlio;
letti ed esaminati gli atti;
Considerandi
in fatto ed in diritto
1.
A seguito del decesso avvenuto il 12.7.1993 di __________, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________), concluso con un abbandono interno emanato in data 28.11.1994 (ABB __________).
2.
Con la presente istanza, la madre della persona tragicamente deceduta chiede di potere esaminare gli atti del procedimento.
3.
L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4.
Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante, in considerazione dello stretto legame familiare.
5.
L’istanza è accolta. Gli atti dell’incarto saranno accessibili presso la segreteria di questa Camera, previo contatto per determinare la data e l’ora.
6.
Considerata la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria