Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2009.430

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 gennaio 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/24.11.2009 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale riferito ad un richiedente la nazionalità svizzera;

premesso che la richiesta è stata erroneamente inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 23/24.11.2009;

richiamate le osservazioni 27/30.11.2009 del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 di PI 2 mediante le quali si dichiara d’accordo all’accesso richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un esposto verbale del 26.3.2002, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). L’incarto è stato trasmesso per trattazione alla polizia cantonale in data 5.6.2002. Il Ministero pubblico ha sollecitato in due occasioni (in data 1.12.2003 e 5.12.2005) informazioni circa lo stadio dell’inchiesta. Con decisione 7.9.2007, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________ per intervenuta prescrizione. L’informazione è stata data anche all’Ufficio di vigilanza sullo stato civile in data 10.3.2008.

2.

Con la presente istanza, il presidente della IS 1 del Gran Consiglio chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento, onde poter valutare il grado di integrazione di PI 2, richiedente la nazionalità svizzera. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno entrambi preavvisato favorevolmente la richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, considerato il consenso in particolare espresso da PI 2 all’accesso agli atti richiesto, questa Camera può ammettere e non deve approfondire più di tanto l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come fatto in precedenti decisioni relative a pratiche di naturalizzazione.

5.

L’istanza è accolta. Un membro o un rappresentante della IS 1 potrà pertanto visionare gli atti presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto telefonico per concordare la data e l’ora.

6.

Considerata la funzione della __________ istante non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 27 — read in the version of January 1, 2010; the act was consolidated again on January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.