Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2011.289

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

17 ottobre 2011/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/8.09.2011 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di due incarti penali sfociati in due decreti di accusa entrambi cresciuti in giudicato (DA __________ e DA __________);

richiamate le osservazioni 22/23.09.2011 di PI 1 e 4/5.10.2011 di __________, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 9.05.2011 il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ i fatti sono stati sufficientemente chiariti, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1, cittadino __________, siccome ritenuto colpevole di attività lucrativa senza autorizzazione giusta gli art. 115 cpv. 1 lit. c LStr e art. 23 LDDS "per avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, e meglio per 10 giorni all’anno corrispondenti al periodo della vendemmia, esercitato un’attività lucrativa come dipendente, presso i vigneti del viticoltore __________, senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 300.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 50.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Il medesimo giorno il procuratore pubblico, visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, i fatti sono stati sufficientemente chiariti, ha inoltre posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________, siccome ritenuto autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta gli art. 117 cpv. 1 LStr e art. 23 LDDS "per avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, nella sua qualità di viticoltore nonché di proprietario di alcuni vigneti, impiegato il richiedente l’asilo PI 1 per il periodo della vendemmia e meglio per circa 10 giorni all’anno, sapendo che lo stesso non era autorizzato a lavorare in Svizzera, poiché privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna (per complessivi CHF 210.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Entrambi i decreti sono cresciuti in giudicato il 10.06.2011.

2.

Con la presente istanza l’IS 1 chiede anzitutto di poter accedere agli atti del procedimento penale riguardante PI 1, dovendo verificare se il medesimo, quale richiedente l’asilo posto al beneficio di prestazioni assistenziali unitamente a sua moglie, abbia percepito indebitamente delle prestazioni conseguendo degli introiti non dichiarati. Postula inoltre di poter accedere agli atti del procedimento penale inerente al suo presunto datore di lavoro (__________) per compiere una doppia verifica sui redditi o sostanza dichiarati da entrambi.

Con osservazioni 22/23.09.2011 PI 1 afferma di aver lavorato presso __________ per la vendemmia, ma di non aver percepito denaro da lui e di averlo aiutato essendo un suo amico, senza opporsi alla richiesta.

Con scritto 4/5.10.2011 __________ non si oppone alla richiesta, fornendo le sue spiegazioni riguardo a quanto accaduto.

3.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è domandata la compulsazione degli atti, considerati inoltre l’art. 26 Laps (restituzione di prestazioni indebitamente percepite), l’art. 36 Las (prestazioni ottenute indebitamente), l’art. 67 Las (obbligo di informazione) e gli art. 1 e 2 lit. a del relativo regolamento (competenza) – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 1 e di __________, che peraltro non si sono opposti all’istanza.

In particolare il contenuto dei rapporti di polizia allestiti nell’ambito di entrambi i procedimenti penali potrebbero, in effetti, essere potenzialmente utili all’autorità istante ai fini delle sue incombenze.

Di conseguenza, un funzionario dell’IS 1, tenuto al segreto d’ufficio/professionale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare gli incarti MP __________ e MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, compatibilmente con i suoi impegni.

Il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze.

5.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Viste la natura dell’autorità istante, la finalità della richiesta, la Laps e la Las, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 352 — read in the version of July 1, 2011; the act was consolidated again on July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger, Art. 36 and Art. 67 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2013, November 1, 2015, September 13, 2016, January 1, 2017, and April 8, 2017.
  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2013.