Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2011.342

Istanza di ispezione degli atti. già parte / parte al procedimento quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

15 novembre 2011/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20.09./26.10.2011 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere i rapporti di polizia, i verbali e le decisioni inerenti a procedimenti penali che coinvolgono una coppia in fase di separazione;

premesso che la richiesta datata 20.09.2011 è giunta al Ministero pubblico il 21.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26.10.2011, producendo tutti gli incarti archiviati inerenti al marito dell’istante, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con scritto 20/21.09.2011 l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1, ha chiesto al Ministero pubblico la trasmissione di tutti i rapporti di polizia, dei verbali e delle decisioni inerenti a IS 1 e ad PI 2, poiché "nell’ambito della separazione dei coniugi (…) vi sono state varie richieste d’intervento e denuncie della moglie nei confronti del marito, ma anche per falsa denuncia da parte del marito, che ha più volte avvertito la polizia perché i figli sarebbero stati lasciati da soli in casa rispettivamente importunati da terzi" (doc. 1.a);

che in data 26.10.2011 il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza, a questa Corte il surriferito scritto, producendo tutti gli incarti archiviati inerenti ad PI 2, senza formulare osservazioni in merito (doc. 1);

che con scritto 27.10.2011 questa Corte ha informato il patrocinatore della qui istante che per stabilire se sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG occorre avere informazioni minime riguardo ai motivi che stanno alla base della sua richiesta (doc. 2);

che con scritto 3/4.11.2011 il patrocinatore dell’istante ha anzitutto precisato che "(…) i fatti che si riferiscono ai mesi da luglio 2011 emergono dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12.9.2011 di cui nel frattempo ho ricevuto copia" e che "per quanto mi risulta, vi sono tuttavia stati ulteriori procedimenti per violenza coniugale o comunque legati al comportamento del marito in relazione a moglie e figli" (scritto 3/4.11.2011, p. 1, doc. 3);

che ha poi addotto che "nell’ambito della procedura di separazione, in cui rappresento la moglie, mi sarebbe utile conoscere da un lato i fatti riferiti da entrambi i coniugi, la loro distribuzione temporanea, le occasioni in cui avvengono, gli eventuali riscontri oggettivi e d’altra parte la valutazione e gli interventi (richiamo, condanna, assoluzione, non luogo a procedere ecc.) da parte dell’autorità penale", allo scopo di "(…) poter meglio valutare la necessità, opportunità e modalità di eventuali misure a protezione della moglie (e se del caso dei figli) da postulare o sostenere nella pratica di separazione sia a livello giudiziario che nell’ambito delle trattative e contatti con la patrocinatrice del marito per la ricerca di soluzioni bonali e per poter consigliare al meglio la mia cliente in un’ottica di prevenzione e valutazione dell’adeguatezza anche dei propri atteggiamenti rispetto ai comportamenti del coniuge" (scritto 3/4.11.2011, p. 1/2, doc. 3);

che il procuratore pubblico ha prodotto a questa Corte sette incarti inerenti ad PI 2, segnatamente l’incarto NLP __________, l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________, l’incarto DA __________, l’incarto NLP __________, l’incarto DA __________ e l’incarto NLP __________;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, poiché la qui istante è stata parte/partecipante al procedimento (denunciante/querelante ai sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona informata sui fatti ai sensi del CPP) degli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________, DA __________ e NLP __________ nel frattempo archiviati;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte/partecipante al procedimento (quale denunciante/querelante ai sensi del CPP, denunciata ai sensi del CPP TI, accusatore privato e persona informata sui fatti ai sensi del CPP) nei predetti procedimenti penali nel frattempo archiviati, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG a poter compulsare gli atti degli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________, DA __________ e NLP __________, poiché l’hanno interessata personalmente in veste di parte rispettivamente di partecipante al procedimento (in cui è stata lesa nei suoi diritti);

che a ciò aggiungasi che i surriferiti incarti potrebbero essere utili nell’ambito della procedura di separazione che concerne IS 1 e PI 2, e ciò anche a tutela degli interessi non solo della qui istante, ma anche dell’intero nucleo famigliare;

che in siffatte circostanze il patrocinatore di IS 1 è autorizzato a compulsare gli incarti NLP __________, NLP __________, DA __________, DA __________, NLP __________, DA __________ e NLP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Paolo Bordoli;

che il patrocinatore è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili alle sue incombenze;

che l’istanza è accolta ai sensi dei surriferiti considerandi;

che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte/partecipante ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2013.