Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2011.356

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 novembre 2011/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/14.11.2011 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna (cresciuta in giudicato) emanata nei suoi confronti;

premesso che la richiesta datata 8.11.2011 è giunta al Tribunale penale cantonale il 10.11.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 10/14.11.2011, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che il 27.02.2007 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha – tra l’altro – dichiarato IS 1 autore colpevole di truffa ripetuta e di amministrazione infedele e lo ha condannato, nelle forme contumaciali, alla pena detentiva di diciotto mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e a versare alla parte civile la somma di € 60'000.-- (inc. TPC __________);

che la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 15.03.2007;

che con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede l’invio, in copia, della surriferita decisione (doc. 1.a);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia della sentenza di condanna 27.02.2007 (inc. TPC __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che di conseguenza, la sentenza 27.02.2007 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, Art. 62 — read in the version of January 1, 2007; the act was consolidated again on January 1, 2013.