Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2013.242

Istanza di ispezione degli atti. già partecipante al procedimento (vittima ex lege / testimone) quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 settembre 2013/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.06./31.07.2013 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere informazioni riguardanti il pubblico dibattimento tenutosi il 19.06.2013 nel procedimento penale sfociato nella sentenza di medesima data (inc. __________ / __________), passata in giudicato;

premesso che la richiesta datata 27.06.2013, spedita il 28.06.2013, è giunta alla Pretura penale il 2.07.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 30/31.07.2013, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 2.08.2013 del procuratore pubblico Andrea Pagani, mediante le quali comunica, per sé e in nome per conto del procuratore pubblico Valentina Tuoni, che nulla osta a che l’istante ottenga copia della sentenza emanata il 19.06.2013 dalla Pretura penale a carico di PI 3, e le osservazioni 6/7.08.2013 di PI 3, __________ (patr. da: avv. __________, __________), concludenti per la reiezione della richiesta;

richiamate inoltre la replica 20/21.08.2013 di IS 1, di cui si dirà – laddove necessario – in seguito;

richiamate infine la duplica 26.08.2013 del procuratore pubblico, mediante la quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, ribadendo che nulla osta alla richiesta dell’istante, e la duplica 27/30.08.2013 di PI 3, mediante la quale riconferma di opporsi all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che a seguito dell’intervento della polizia comunale avvenuto a __________, il 10.01.2011, a causa di una lite domestica tra due conviventi, il medesimo giorno è stato aperto d’ufficio un procedimento penale a carico di PI 3 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, vie di fatto, minaccia e coazione ai danni di IS 1 in relazione a varie fattispecie (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.01.2011, AI 1 – inc. MP __________);

che nell’ambito del suddetto procedimento penale IS 1 è stata interrogata dalla polizia in qualità di vittima e dinanzi al Ministero pubblico in qualità di testimone (cfr. suo verbale d’interrogatorio 10.01.2011 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 24.01.2011, AI 1 – inc. MP __________ e documentazione ivi annessa; suo verbale d’interrogatorio 6.04.2011, AI 7 – inc. MP __________);

che il 20.09.2011 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 3 siccome ritenuto colpevole di ripetute lesioni semplici, vie di fatto reiterate e coazione in relazione ai fatti accaduti il 18.07.2010 a __________, rispettivamente il 6.12.2010, il 25.12.2010 e il 10.01.2011 a __________, ai danni della vittima IS 1, ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di quaranta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 400.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);

che il 13.03.2013 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha emanato un altro decreto di accusa a carico di PI 3 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici, coazione e contravvenzione alla LStup in relazione ad altre fattispecie che non concernono la qui istante (DA __________);

che avverso entrambi i decreti PI 3 ha inoltrato, il 23/26.09.2011 rispettivamente il 20/21.03.2013, formale opposizione (AI 17 – inc. MP __________ e AI 82 – inc. MP __________);

che i magistrati inquirenti hanno confermato i summenzionati decreti con decisioni 16.11.2011 e 29.03.2013 (AI 1 – inc. __________ e AI 1 – inc. __________);

che il 3.04.2013 il presidente della Pretura penale Marco Kraus-haar ha deciso di riunire, per economia di giudizio, ambedue i procedimenti penali a carico di PI 3 (AI 14 – inc. __________);

che in data 10.04.2013 lo stesso presidente non ha riconosciuto a IS 1 la qualità di accusatore privato/di parte al procedimento penale a carico di PI 3 [essendo la costituzione di accusatore privato avvenuta in maniera tardiva (art. 118 cpv. 3 CPP)], annullando parimenti la citazione al pubblico dibattimento del 19.06.2013 e il decreto 3.04.2013 intimati erroneamente a quest’ultima e al suo patrocinatore (cfr., al proposito, AI 16 e AI 20 – inc. __________);

che il 19.06.2013 la Pretura penale ha ritenuto PI 3 autore colpevole di ripetute lesioni semplici ai danni di IS 1 e di un’altra persona, di vie di fatto e di coazione ai danni di IS 1 e di contravvenzione alla LStup in relazione ad altre fattispecie e lo ha condannato alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote da CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 1'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (AI 28 – inc. __________);

che la sentenza è passata in giudicato il 15.07.2013;

che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere informazioni riguardo alla suddetta decisione del 19.06.2013 inerente ad PI 3;

che a sostegno della sua istanza precisa in particolare di essere "(…) molto preoccupata delle decisioni da parte dell’ARP di __________ concernenti le precauzioni riguardanti i diritti di visita per mio figlio __________ nato il __________ dalla mia relazione con PI 3 da cui ho subito violenze, oltre che durante la gravidanza, anche subito dopo il parto, cosa che purtroppo visto il delicato momento e le pressioni da parte della madre __________, non ho avuto la forza di denunciare. Da notare che proprio per cautelarmi mi sono rivolta all’allora CTR, ora ARP di __________, la quale mi ha consigliato un curatore, da loro disegnato in una figura maschile, per evitare eventuali tentativi di seduzione da parte di PI 3. Scelta caduta su __________, che non ha creato le basi per un rapporto di fiducia nei miei confronti il quale ha asserito di non leggere i rapporti perché tutti sanno come funziona l’operato delle forze dell’ordine in questi casi, e che a lui basta leggere negli occhi! Inoltre senza alcuna esperienza in prima infanzia. (…)" (istanza datata 27.06.2013, doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, i procuratori pubblici Andrea Pagani e Valentina Tuoni comunicano che nulla osta a che l’istante ottenga copia della sentenza emanata il 19.06.2013 a carico di PI 3;

che il patrocinatore di PI 3, dal canto suo, si oppone alla richiesta, evidenziando in particolare di aver informato con scritto 17.07.2013 l’ARP e la qui istante che il suo assistito il 19.06.2013, dinanzi alla Pretura penale, è stato riconosciuto autore colpevole di lesioni semplici, vie di fatto, coazione e contravvenzione alla LStup ed è stato condannato alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente e al pagamento della multa di CHF 300.--; ha inoltre addotto che il giudice, con riferimento alla persona di IS 1, ha riconosciuto che l’imputato il 6.12.2010 le ha morsicato il naso obbligandola poi a sciacquarsi il viso con una doccia fredda (da cui la coazione) e che il 25.12.2010 l’ha colpita con uno schiaffo in faccia; ricorda che nell’ambito del procedimento penale IS 1 aveva assunto la veste di parte lesa, non essendosi costituita validamente accusatrice privata (cfr. osservazioni 6/7.08.2013, doc. 4 e scritto 17.07.2013, doc. 4a ivi annesso);

che con replica IS 1 e con dupliche PI 3 e il Ministero pubblico riconfermano in sostanza le loro posizioni (cfr. doc. 6, doc. 8 e doc. 9, alla cui lettura si rimanda per brevità);

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che, come visto, nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, aperto d’ufficio a carico di PI 3 per le ipotesi di reato di vie di fatto reiterate, coazione, minaccia e lesioni semplici ai danni di IS 1 sfociato dapprima nel DA __________ del 20.09.2011 e poi nella sentenza di condanna 19.06.2013 emanata dalla Pretura penale (inc. __________ / __________), quest’ultima è stata interrogata dalla polizia quale vittima e dal Ministero pubblico in qualità di testimone;

che a IS 1 non è però stata riconosciuta la qualità di accusatore privato/di parte al (suddetto) procedimento penale;

che giusta l’art. 116 cpv. 1 CPP la vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale e psichica;

che il riconoscimento come vittima presuppone da un lato, in base all’art. 1 cpv. 1 LAV, la qualità di persona danneggiata ai sensi dell’art. 115 CPP [secondo cui il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (cpv. 1); è considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela (cpv. 2)] e, dall’altro lato, la sussistenza di una lesione diretta dell’integrità fisica, sessuale o psichica causata dal reato (cfr., al proposito, BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 116 CPP n. 2; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 693 e note a piè di pagina 112 e 113);

che colui che adempie entrambi i presupposti viene considerato come vittima per legge (cfr. BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 116 CPP n. 2);

che ogni vittima è anche contestualmente danneggiato (ma non tutti i danneggiati sono per forza vittime): la vittima può dunque far valere tutti i diritti spettanti al danneggiato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1077; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 6 e 7; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, art. 116 CPP n. 2; N. SCHMID, op. cit., n. 693; ZK – V. LIEBER, art. 116 CPP n. 1 e 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 116 CPP n. 4);

che il danneggiato, i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP), così come la vittima ai sensi dell’art. 116 ss. CPP, sono partecipanti al procedimento, nella misura in cui non si sono costituiti come accusatori privati (art. 105 cpv. 1 lit. a CPP) [N. SCHMID, op. cit., n. 638; ZK – V. LIEBER, art. 105 CPP n. 2 e art. 115 CPP n. 8; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 4 e 5];

che se il danneggiato e la vittima sono direttamente lesi nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP): tra questi diritti vi è il diritto di esaminare gli atti (art. 107 cpv. 1 lit. a CPP) [N. SCHMID, op. cit., n. 642; ZK – V. LIEBER, art. 105 CPP n. 17 e art. 107 CPP n. 4; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 12];

che il danneggiato è di principio interrogato in qualità di testimone (art. 166 cpv. 1 CPP); esso viene sentito in qualità di persona informata sui fatti se si è costituito accusatore privato (166 cpv. 2 in relazione all’art. 178 lit. a CPP) [N. SCHMID, op. cit., n. 873; ZK – A. DONATSCH, art. 166 CPP n. 3; BSK StPO – J. BÄHLER, art. 166 CPP n. 1 e 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 166 CPP n. 1 ss.];

che il testimone viene considerato come partecipante al procedimento (art. 105 cpv. 1 lit. c CPP);

che alla luce di quanto sopra esposto e considerato inoltre che PI 3 è stato ritenuto autore colpevole di ripetute lesioni semplici, vie di fatto e di coazione ai danni di IS 1 [cfr. sentenza di condanna 19.06.2013 (inc. __________ / __________)], quest’ultima è stata partecipante al procedimento penale in veste di vittima ex lege (perlomeno con riferimento al reato di ripetute lesioni semplici, cfr., al proposito, N. SCHMID, op. cit., nota a piè di pagina 113), rispettivamente in veste di testimone ai sensi del CPP;

che in siffatte circostanze – visti i motivi addotti nella presente richiesta, la situazione famigliare delicata creatasi (dalla relazione di IS 1 e PI 3 è nato un figlio il __________) e il contenuto della decisione 19.06.2013 emanata dalla Pretura penale in relazione alle fattispecie ai danni di IS 1 (inc. __________) – appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della qui istante prevalente sugli interessi personali di PI 3 ad ottenere copia della predetta sentenza, poiché alcune fattispecie ivi descritte l’hanno interessata personalmente in veste di partecipante al procedimento direttamente lesa nei suoi diritti (art. 105 cpv. 2 CPP);

che nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale di un’altra persona coinvolta (accusatrice privata) nel procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 19.06.2013 (inc. __________ / __________) e in ossequio al diritto di essere sentito – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – la sentenza 19.06.2013 (inc. __________ / __________) viene trasmessa all’istante, in forma parzialmente cancellata [omissis per quanto riguardano le fattispecie / i passaggi della sentenza che non concernono la persona di IS 1, segnatamente con l’eliminazione dei seguenti passaggi: 3° e 4° paragrafo a p. 2; p. 3 (integralmente); 1° paragrafo a p. 4; dispositivo no. 1.1.2. e 1.4. a p. 5; dispositivo no. 4. a p. 6; dispositivi no. 5. e no. 6. a p. 7, nome e cognome dell’AP a p. 7];

che l’istanza è accolta ai sensi della presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata partecipante al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 105, Art. 107, Art. 115, Art. 116, Art. 118, Art. 166, and Art. 178 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 81, and Art. 100 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Support for the Victims of Crime, Art. 1 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2024, and January 1, 2025.