Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2013.312

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante. richiesta respinta poiché riguarda documentazione bancaria e non atti giudiziari (da richiedere direttamente alla banca rsp. alla sua liquidatrice) e poiché non è stato dimostrato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 ottobre 2013/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27.09.2013 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere la trasmissione della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto di una relazione bancaria;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con scritto 31.08./1.09.2011 l’Ufficio federale di polizia Stato maggiore-MROS ha segnalato al Ministero pubblico del Canton Ticino di aver ricevuto, tra l’altro, una comunicazione in virtù dell’art. 9 LRD da parte del __________, __________, riguardante (anche) la relazione no. __________ riconducibile a IS 1 (AI 1 – inc. MP __________);

che il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per l’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro sfociato nel decreto di abbandono 15.05.2013 emanato dal procuratore generale John Noseda (ABB __________);

che avverso il surriferito decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 e 393 ss. CPP;

che con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, chiede la trasmissione della documentazione di apertura e di chiusura nonché degli estratti conto inerenti al periodo 24.01.2007 - 26.04.2009 della relazione __________;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che la relazione bancaria __________, di cui IS 1 era titolare e ADE (AI 5 – inc. MP __________), è stata aperta e poi chiusa presso il __________, __________, ora __________, sciolta con decisione dell’assemblea generale dell’8.06.2012 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino);

che la richiesta riguarda anzitutto e solamente documentazione bancaria e non atti giudiziari;

che mal si comprende per quale motivo l’istante non chieda direttamente al predetto istituto bancario rispettivamente alla sua liquidatrice, __________, __________ (cfr. estratto RC del Cantone Ticino), la documentazione bancaria in questione, all’ottenimento della quale ha certo diritto;

che a ciò aggiungasi che l’istante ha omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta, dimostrando un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG, come da costante prassi di questa Corte;

che per questi motivi l’istanza deve essere respinta;

che data la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 322 and Art. 393 — read in the version of May 1, 2013; the act was consolidated again on January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 81, and Art. 100 — read in the version of July 1, 2013; the act was consolidated again on January 1, 2014, July 1, 2014, August 1, 2014, November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Federal Act on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, Art. 9 — read in the version of March 1, 2013; the act was consolidated again on November 1, 2013, January 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2019, January 1, 2020, February 18, 2020, July 1, 2021, August 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, and March 1, 2024.