Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

60.2014.419

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. emendamento. ricevibilità

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 febbraio 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera,

sedente per statuire sul reclamo 3/11.12.2014 presentato da

RE 1

contro

il decreto di non luogo a procedere 26.11.2014 emanato dal procuratore pubblico Fiorenza Bergomi (NLP __________) nel procedimento penale inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

che il 3.11.2014 RE 1 ha operato una segnalazione presso il Ministero pubblico contro la Direzione sanitaria dell’Ospedale __________ (inc. MP __________);

che con decisione 26.11.2014 il procuratore pubblico ha emanato un decreto il non luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi costitutivi di nessuna ipotesi di reato;

che lo scritto 3.12.2014 (inviato al Ministero pubblico e da questo trasmesso per competenza a questa Corte in data 10/11.12.2014) non adempiva alle condizioni previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP;

che pertanto, con decreto 11.12.2014 questa Corte ha invitato la reclamante ad emendare il proprio gravame;

che neppure l'allegato 27.11.2014, in evasione di quanto richiesto da questa Corte, rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, ritenuto che la reclamante si limita a ribadire, del resto in modo alquanto confuso e senza indicare (e confrontarsi con) delle ipotesi di reato, la sua tesi;

che in presenza di un non luogo a procedere, gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP consentono alle parti di impugnare il medesimo con reclamo, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP);

che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione;

che in particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);

che i motivi per l'accoglimento di un reclamo contro un non luogo a procedere sono l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti e sufficienti;

che in questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte della reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento;

che i mezzi di prova eventualmente auspicati devono essere nuovi, rispettivamente occorre indicare la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire in prospettiva la promozione dell’accusa;

che manifestamente il reclamo non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarato irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;

che, data la particolare situazione, si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 310, Art. 322, Art. 381, Art. 385, Art. 390, and Art. 396 — read in the version of January 1, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 81, and Art. 100 — read in the version of August 1, 2014; the act was consolidated again on November 1, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, April 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.