Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

70.2005.8

cancellazione casellario giudiziale

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2005.8

Data decisione, Autorità: 25.04.2005, PENAL

Titolo:

cancellazione casellario giudiziale

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE

art. 41 cf. 4 CPS art. 80 cf. 2 CPS

Incarto n.

70.2005.8

BARENCO

Lugano

25 aprile 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 10 marzo 2005 presentata da

IS 1

e domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:

- decreto d'accusa 13.10.1999 del Ministero pubblico, Lugano.

Ritenuto: - che con decreto d'accusa 22 luglio 1999 del Ministero pubblico, Lugano, l'istante è stato condannato alla pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, siccome riconosciuto autore colpevole di truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (condanna già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale);

- che successivamente il Procuratore pubblico, con decreto d'accusa 13 ottobre 1999, ha nuovamente condannato l'istante per ripetuta truffa, mandandolo comunque esente da ogni pena trattandosi di condanna totalmente aggiuntiva a quella pronunciata il 22 luglio 1999 dal Procuratore pubblico (art. 68 cfr. 2 CP);

- che in tali condizioni occorre ritenere che il Procuratore pubblico, fossero stati compresi tutti i diversi reati in un unico giudizio, avrebbe determinato e pronunciato comunque una pena di 3 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, per cui anche la condanna di cui al decreto d'accusa 13 ottobre 1999 ha da essere cancellata ex art. 41 cfr. 4 CP.

Richiamato inoltre il preavviso favorevole 18 marzo 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 1. marzo 2005 rilasciato dal Municipio di Chiasso.

Ritenuti soddisfatti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.

Visti gli art. 41 cfr. 4, 80 cfr. 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;

decreta: 1. E' ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante con decreto d'accusa 13 ottobre 1999 dal Ministero pubblico, Lugano.

2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.

3. Intimazione:

- all'istante

- al PO 1

- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Distinta spese

Tassa di giustizia fr. 90.--

Spese postali e telefoniche fr. 10.--

T o t a l e fr. 100.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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