70.2005.8
cancellazione casellario giudiziale
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 70.2005.8
Data decisione, Autorità: 25.04.2005, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE AL CASELLARIO GIUDIZIALE
art. 41 cf. 4 CPS art. 80 cf. 2 CPS
Incarto n.
70.2005.8
BARENCO
Lugano
25 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 10 marzo 2005 presentata da
IS 1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- decreto d'accusa 13.10.1999 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 22 luglio 1999 del Ministero pubblico, Lugano, l'istante è stato condannato alla pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, siccome riconosciuto autore colpevole di truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (condanna già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale);
- che successivamente il Procuratore pubblico, con decreto d'accusa 13 ottobre 1999, ha nuovamente condannato l'istante per ripetuta truffa, mandandolo comunque esente da ogni pena trattandosi di condanna totalmente aggiuntiva a quella pronunciata il 22 luglio 1999 dal Procuratore pubblico (art. 68 cfr. 2 CP);
- che in tali condizioni occorre ritenere che il Procuratore pubblico, fossero stati compresi tutti i diversi reati in un unico giudizio, avrebbe determinato e pronunciato comunque una pena di 3 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, per cui anche la condanna di cui al decreto d'accusa 13 ottobre 1999 ha da essere cancellata ex art. 41 cfr. 4 CP.
Richiamato inoltre il preavviso favorevole 18 marzo 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 1. marzo 2005 rilasciato dal Municipio di Chiasso.
Ritenuti soddisfatti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 41 cfr. 4, 80 cfr. 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante con decreto d'accusa 13 ottobre 1999 dal Ministero pubblico, Lugano.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al PO 1
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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