Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

72.2003.112

ripetuta appropriazione indebiti quale organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

23 dicembre 2004/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretario:

Pascal Cattaneo, vicecancelliere

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

prevenuto colpevole di:

1. appropriazione indebita, ripetuta

per essersi,

a scopo di indebito profitto proprio e altrui,

appropriato in due occasioni di cose mobili altrui che gli erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________,

e meglio per avere,

1.1. a Grancia,

l'8 giugno 2000,

impiegato indebitamente la vettura Mercedes Benz S 500 L, n. matricola, targata TI, intestata alla __________, società di cui era organo di fatto ed azionista unico, e di proprietà della Daimler Chrysler che ne aveva finanziato l'acquisto,

vendendola al garage __________ al prezzo di fr. 140'000.-, utilizzando l'illecito profitto a parziale pagamento di un nuovo veicolo (Bentley Red Label) acquistato per suo uso personale e intestato alla __________;

la parte lesa si è costituita parte civile;

1.2. a Pazzallo,

il 4 novembre 2000,

impiegato indebitamente la vettura Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 B, n. matricola, targata TI, intestata alla __________, società di cui era direttore ed azionista unico, e di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l'acquisto,

vendendola al garage __________ al prezzo di fr. 24'000.-, utilizzando l'illecito profitto a parziale pagamento di un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) acquistato per suo uso personale e intestato a suo nome;

la parte lesa si è costituita parte civile;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 138 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2003 del 22 ottobre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'avv. __________, difensore d’ufficio dell’accusato AC 1, assente.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10.00 alle ore 11.10.

Il Presidente, constatato che l’accusato AC 1, regolarmente citato in via rogatoriale presso il suo domicilio legale, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

E' pervenuta alla Corte:

- richiesta di risarcimento 22.12.2004 della PC PC 2 (doc. TPC)

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere riassunto brevemente i fatti alla base dell’AA, conclude chiedendo la condanna dell’accusato alla pena di 8 mesi di detenzione sospesa. Condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Postula inoltre l’accoglimento delle pretese di

§ Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la figura e la vita dell’accusato. Non contesta i reati imputati al suo patrocinato. Chiede però che la pena detentiva proposta dal PP venga considerevolmente ridotta e quindi posta al beneficio della sospensione condizionale, non si oppone alle pretese di PC.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. È autore colpevole di

1.1.ripetuta appropriazione indebita,

per essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere

1.1.1. a Grancia, l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI intestata alla __________ Sa ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito profitto a parziale pagamento dell’acquisto per sé, ma intestato alla __________, di un nuovo veicolo __________) ?

1.1.2. a Pazzallo, il 4.11.200 0, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI intestata alla __________, ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T) ?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

3. Deve essere condannato al pagamento di una indennità alle PC?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

visti gli art. 18, 36, 41, 63, 68 e 138 cfr. 1 CP;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1

é autore colpevole di

1.1

ripetuta appropriazione indebita,

per essersi, a scopo d’indebito profitto proprio ed altrui, appropriato di cose mobili altrui che le erano state affidate in qualità di organo di fatto e/o direttore e/o azionista unico della __________, e meglio per avere:

1.1.1

a Grancia, l’8.6.2000, impiegato indebitamente la vettura Mecedes TI intestata alla __________ ma di proprietà della PC 1 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 140'000.- fr., utilizzando poi l’illecito profitto a parziale pagamento dell’acquisto per conto della __________, di un nuovo veicolo __________;

1.1.2

a Pazzallo, il 4.11.2000, impiegato indebitamente la vettura Chevrolet TI intestata alla __________, ma di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto, vendendola al garage __________ al prezzo di 24'000.- fr, utilizzando l’illecito profitto per acquistare ed intestare a sé un nuovo veicolo (Mercedes E 430 T),

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 é condannato in contumacia:

2.1

alla pena di 5 mesi di detenzione, pena integralmente addizionale alla pena di 6 mesi di reclusione pronunciata il 21.11.2002 dal Tribunale Tempio Pausania Olbia (Italia);

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;

3.

L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di 2 anni

4.

AC 1 è inoltre condannato a pagare:

4.1

fr. 110'400.35 a PC 1,

4.2

fr. 16'818.45 a PC 2,.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Pubbl. FU fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 700.--

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 260 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.