Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

72.2005.40

accoltellamento - giovane età - revoca sospensione condizionale-

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

12 maggio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Greta Cipolla, lic.iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 sedicente

e

detenuto dal 5 dicembre 2004;

prevenuto colpevole di:

1. lesioni semplici, qualificate

per avere,

in data 23 novembre 2004,

a Lugano in __________ presso il __________,

facendo uso di un coltello da cucina,

intenzionalmente cagionato a PC 1 una ferita da punta e taglio, della lunghezza di 3 cm all’altezza della decima costola sinistra posteriore, e meglio all’emitorace sinistro che ha causato un pneumotorace traumatico, nonché 10 ferite da punta e taglio, superficiali e non penetranti al dorso,

così come emerge dalle risultanze mediche;

2. infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera dal 7 agosto 2004 al 5 dicembre 2004 privo di certificati validi di legittimazione e nonostante la decisione del 27.10.2003 di non entrata in materia emanata dall'Ufficio federale per i rifugiati in merito alla sua domanda d'asilo del 11.08.2003;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti agli artt. 123 Cifra 2 CP; art. 23 cpv. 1 LDDS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 42/2005 del 30 marzo 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 13:40.

Sono pervenute alla Corte:

- lettera 21.3.2005 DUF 1 al Consolato della __________

(doc. dib. 1);

- lettera 25.4.2005 DUF 1 al Consolato della __________

(doc. dib. 2);

- lettera 04.5.2005 DUF 1 al Consolato della __________

(doc. dib. 3);

- lettera 15.3.2005 Consolato della __________ DUF 1

(doc. dib. 4).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto d’accusa in esame e riconosciute le attenuanti della giovane età e della diminuita capacità dovuta all’assunzione di alcool, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato:

-a 16 mesi di detenzione da espiare;

- all’espulsione dal territorio svizzero per anni 7;

chiede inoltre:

- la revoca della sospensione condizionale della pena di 10 giorni di detenzione, nonché dell’espulsione di 3 anni, inflitte con DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

- della pena di 60 giorni di detenzione inflitta con decisione 06.08.2004 del Bezirksanwaltschaft T-1 di Zurigo;

- la confisca di tutto quanto in sequestro siccome trattasi di prove del reato.

§ Il Difensore, il quale, ponendo in risalto lo stato psicologico dell’accusato al momento dei fatti, la sua vita precedente all’arrivo in Svizzera (soprattutto in relazione alla difficoltà di recuperare i documenti d’identità), nonché il carattere particolare della vittima,

-sostiene che il suo patrocinato ha agito per legittima difesa, seppur eccedendone i limiti;

- chiede l’applicazione delle attenuanti della giovane età e dell’agire nell’impeto d’ira determinato da ingiusta provocazione;

- chiede una riduzione della pena e non si oppone alla pena accessoria dell’espulsione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1, sedicente

1. é autore colpevole di:

1.1. lesioni semplici, qualificate

per avere,

il 23 novembre 2004,

a Lugano in __________ presso il __________ __________, facendo uso di un coltello da cucina,

intenzionalmente cagionato a PC 1 una ferita da punta e da taglio nell’emitorace sinistro che ha causato un pneumotorace traumatico, nonché 10 ferite da punta e da taglio superficiali?

1.1.1 ha egli agito per legittima difesa?

1.1.2 trattasi di eccesso di legittima difesa?

1.2. infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera

dal 7 agosto 2004 al 5 dicembre 2004

privo di certificati validi di legittimazione e nonostante la decisione del 27.10.2003 di non entrata in materia emanata dall’Ufficio federale per i rifugiati in merito alla sua domanda d’asilo del 11.08.2003?

e meglio come descritto nell'atto di accusa?

2. Può beneficiare dell’attenuante:

2.1. della giovane età?

2.2. dell’agire nell’impeto d’ira/d’intenso dolore determinato da ingiusta provocazione o offesa?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1. privativa della libertà?

3.2. d’espulsione?

4. Deve subire la revoca della sospensione condizionale:

4.1. della pena di 10 giorni di detenzione nonché dell'espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 3 anni inflitte con decreto 12.07.2004 del MP di Lugano?

4.2. della pena di 60 giorni di detenzione inflitta con decisione 06.08.2004 del Bezirksanwaltschaft T-1 di Zurigo?

5. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti 2.2 e 3,

visti gli art. 11, 18, 33, 36, 41, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 123 cifra 2 CP;

23 cpv. 1 LDDS;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1, sedicente, è autore colpevole di:

1.1

lesioni semplici, qualificate

per avere,

il 23 novembre 2004,

a Lugano in __________ presso il __________, facendo uso di un coltello da cucina,

intenzionalmente cagionato a PC 1 una ferita da punta e da taglio nell’emitorace sinistro che ha causato un pneumotorace traumatico, nonché 10 ferite da punta e da taglio superficiali;

1.2

infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere soggiornato illegalmente in Svizzera

dal 7 agosto 2004 al 5 dicembre 2004

privo di certificati validi di legittimazione e nonostante la decisione del 27.10.2003 di non entrata in materia emanata dall’Ufficio federale per i rifugiati in merito alla sua domanda d’asilo del 11.08.2003,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza, avendo ecceduto i limiti della legittima difesa e vista la giovane età AC 1 è condannato:

2.1

alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7 anni in aggiunta ai 3 anni di cui al DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione:

3.1

della pena di 10 giorni di detenzione inflitta al condannato con DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

3.2

della pena dell’espulsione di 3 anni inflitta con DAC 12.07.2004 del MP di Lugano;

3.3

della pena di 60 giorni di detenzione inflitta con decisione 06.08.2004 del Bezirksanwaltschaft T-1 di Zurigo.

4.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PC 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 600.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'150.--

===========

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 260 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.