Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

72.2005.51

spaccio di cocaina e consumo di marijuana

Rubrum

Incarto n.

Mendrisio,

25 maggio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 sedicente

e residente a

detenuto dal 24 febbraio 2005;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo tra settembre 2004 e febbraio 2005,

a Lugano, nei pressi dell'Ospedale Civico, e a Canobbio nei dintorni dell'ipermercato Carrefour,

venduto un quantitativo totale di almeno 66.5 gr. di cocaina

a diversi tossicomani locali e meglio:

a __________, gr. 41.5;

a __________, gr. 10;

a __________, gr. 14;

a __________, gr. 1;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

dal mese di febbraio 2003 al 24 febbraio 2005,

a Lugano e dintorni, consumato un quantitativo imprecisato di marijuana, ma almeno 50 gr.;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 Cifra 1 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2005 del 15 aprile 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1.

§ IE 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto d'accusa e la condanna dell'imputato alla pena di 8 mesi di detenzione da espiare, nonché all'espulsione dalla Svizzera per la durata di 5 anni. Da ultimo postula la confisca degli oggetti e del denaro posti sotto sequestro; nonché la confisca e la distruzione della droga sequestrata.

§ Il Difensore, il quale, chiede una massiccia riduzione della pena, sospesa comunque condizionalmente in considerazione del fatto che il suo cliente è incensurato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1, sedicente

1. È autore colpevole di:

1.1 infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a Canobbio,

venduto 66,5 grammi di cocaina?

1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005

a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località,

consumato almeno 50 grammi di marijuana?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena.

2.1 privativa della libertà?

2.2 accessoria dell’espulsione?

3. Deve essere ordinata la confisca o il sequestro conservativo del denaro e degli oggetti posti sotto sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 2, mentre che per i n. 1.1 e 3 la risposta è parzialmente affermativa;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 55, 58, 63, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1, sedicente, é autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2004 e febbraio 2005, a Lugano e a Canobbio, venduto circa 45 grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra febbraio 2003 al 24 febbraio 2005

a Lugano, Mendrisio ed in altre imprecisate località,

consumato almeno 50 grammi di marijuana;

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 sedicente, è condannato:

2.1

alla pena di 5 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni;

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata la confisca o il sequestro conservativo in garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, di

3.1

fr. 130.-

3.2

un telefono cellulare Nokia IMEI con carta SIM no. __________.

4.

È ordinato il dissequestro dell’apparecchio fotografico Sony

n. __________.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

TE 1

2.

TE 2

3.

TE 3

4.

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 58, Art. 63, Art. 68, and Art. 69 — read in the version of February 1, 2005; the act was consolidated again on January 1, 2006, April 1, 2006, July 1, 2006, December 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, June 1, 2008, August 1, 2008, October 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, February 1, 2009, April 1, 2009, January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 260 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.