Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

72.2008.3

Importazione di 1 kg di eroina

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

7 aprile 2009/nk

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretario:

Saverio Pedraglio, dott.iur.

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

detenuto dal 29 settembre al 27 novembre 2007;

prevenuto colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che sapeva o doveva sapere mettere in pericolo la salute di diverse persone,

per avere

il 29 settembre 2007,

senza essere autorizzato,

da __________, ove si era appositamente recato, fino a __________, valico dogana strada,

a bordo della vettura Fiat Uno targata __________5,

trasportato, detenuto ed importato sottoforma di 4 confezioni nascoste nell’imbottitura del sedile posteriore, 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%;

sostanza previamente ricevuta in consegna da tale __________ con il compito di portarla in Svizzera dietro compenso di fr. 2’000.--,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate

reato previsto: art. 19 cifra 1 e 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2008 del 7.1.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico Moreno Capella.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

§ L'interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ammette che l’inchiesta avrebbe potuto approfondire di più i retroscena di questo viaggio se ci fosse stata maggiore collaborazione da parte delle autorità italiane e tra Cantoni. Sottolinea la gravità del fatto per il tipo e la quantità di stupefacente e che lo scopo di mero lucro in una situazione di assenza di bisogno economico rende la fattispecie ancora più abietta. Soggettivamente sottolinea il carattere voluto e programmato del viaggio. In virtù dell’incensuratezza dell’accusato, del grado di purezza dell’eroina, del potenziale guadagno e dello scopo di lucro conclude chiedendo 36 mesi di pena detentiva, lasciando alla Corte decidere se concedere la sospensione condizionale parziale, e la confisca di tutto quanto sottoposto a sequestro.

§ Il Difensore, il quale conferma i fatti come emersi dall’inchiesta ma precisa che l’accusato non sapeva il tipo ed il quantitativo di droga sequestrata, non avendola mai vista e toccata. Sottolinea il pentimento, la collaborazione prestata e l’indole non criminale dell’accusato. Conclude chiedendo che si tenga conto del criterio soggettivo, dell’attenuante del sincero pentimento, dell’ampia collaborazione e della condotta prima e dopo il reato. Sussistendo una prognosi positiva, chiede la concessione della sospensione condizionale con un lungo periodo di prova e la restituzione della cauzione anticipata.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, il 29.09.2007, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--;

1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. Può beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale, e se sì, in quale misura?

4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di:

4.1. 4 confezioni di complessivi 1006.87 grammi di eroina?

5. Deve essere ordinata la confisca di:

5.1. 1 telefono Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69;

5.2. 1 telefono Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17;

5.3. 1 carta SIM Orange;

5.4. 1 carta SIM Sunrise;

5.5. 1 agenda telefonica;

5.6. 2 foglietti con indicato un numero telefonico?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, tranne al quesito no. 2 e in modo parzialmente affermativo al quesito no. 3

visti gli artt. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70 CP,

19 cifra 1 e 2 LStup,

9 e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, il 29.09.2007, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova di tre (3) anni. Per il resto è da espiare.

4.

È ordinata la confisca e la distruzione di:

4.1

4 confezioni di complessivi 1006.87 grammi di eroina.

5.

È ordinata la confisca di:

5.1

1 telefono Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69;

5.2

1 telefono Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17;

5.3

1 carta SIM Orange;

5.4

1 carta SIM Sunrise;

5.5

1 agenda telefonica;

5.6

2 foglietti con indicato un numero telefonico.

6.

A crescita in giudicato della presente, è ordinata la restituzione della cauzione prestata, dedotto il pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'576.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 4'626.75

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 12, Art. 34, Art. 37, Art. 40, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 47, Art. 51, Art. 69, and Art. 70 — read in the version of April 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 260 — read in the version of January 1, 2009; the act was consolidated again on January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 2 — read in the version of December 12, 2008; the act was consolidated again on January 1, 2010, December 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, October 1, 2012, April 4, 2013, October 1, 2013, May 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.