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72.2010.137

Appropriazione indebita di fondi appartenenti a terzi da parte di membri dirigenti della società a cui venivano affidati. Procedura abbreviata.

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2010.137

Data decisione, Autorità: 01.12.2011, PENAL

Titolo:

Appropriazione indebita di fondi appartenenti a terzi da parte di membri dirigenti della società a cui venivano affidati. Procedura abbreviata.

APPROPRIAZIONE INDEBITA PROCEDURA ABBREVIATA

art. 358 CPP art. 362 CPP art. 138 CPS

Incarto n.

72.2010.137

Lugano,

1 dicembre 2011/md

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Andrea Minesso, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

AP_1,

rappresentato dall’avv. RAAP_1,

contro

AC 1

AC 2

entrambi rappresentati dall’avv. DUF

imputati a norma dell'atto d'accusa 135/2010 del 1° dicembre 2010, emanato dal Procuratore pubblico PP 1

1. appropriazione indebita,

per avere,

agendo in correità fra di loro,

a __________, nel periodo gennaio-maggio 1998,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

in particolare al fine di restituire parte del danno cagionato da AC 2 a clienti della Società __________ di cui l’avv. __________ era persona di riferimento, fiduciaria presso la quale AC 2 aveva lavorato quale direttore,

nella loro veste di membri CdA della società __________ __________ e meglio di presidente (AC 1), rispettivamente di segretario tesoriere (AC 2), entrambi aventi diritto di firma individuale sui conti bancari intestati alla succitata società __________ presso l’allora Banca __________ (“__________”, oggi __________), sempre operando all’insaputa dell’avente diritto economico della citata società panamense (avv. PC_1 di __________), persona che entrambi conoscevano,

indebitamente impiegato a proprio e altrui profitto valori patrimoniali appartenenti a terzi che la società __________ __________ (rispettivamente l’avv. AP_1) aveva loro affidato e, più in particolare, per avere:

- a __________ il 30.01.1998, rispettivamente il 02.02.1998, indebitamente sottoscritto AC 1 e AC 2 dapprima il Contratto di costituzione di pegno 30.01.1998 mediante il quale mettevano a garanzia del credito di CHF 1 mio vantato dell’avv. __________, tutti i titoli depositati sulla relazione no__________ intestata alla società __________ presso __________ equindi, dopo la forzata rinuncia di AC 2 di sedere nel CdA di tale società panamese - al suo posto dovendo subentrare l’avv. __________ quale garante dell’operazione - indebitamente sottoscritto AC 1 il Contratto di costituzione di pegno mobiliare 02.02.1998 a garanzia del prestito di CHF 1,4 mio concesso dall’avv. __________ (creditore) a favore di AC 2 (debitore) a valere quale garanzia per il risarcimento dei clienti della Società __________ e dell’avv. __________ (persone danneggiate da AC 2 mediante malversazioni commesse agli inizi degli anni ‘90), contratto mediante il quale veniva posta a pegno la citata relazione bancaria no. __________ intestata alla società __________ presso l’allora __________,

- a __________ il 05.05.1998 - in ossequio agli accordi stipulati tra l’avv. __________ e i fratelli ACCO per il risarcimento degli illeciti commessi da AC 2 e come meglio descritti al punto precedente - indebitamente sottoscritto AC 1 l’ordine di bonifico 05.05.1998 dell’importo di CHF 1 mio a favore del conto no. __________ Rub. __________ presso l’allora __________ intestato alla Società __________; ordine di bonifico eseguito a debito della relazione no. __________ intestata a __________ in modo illecito, ritenuto come l’avente diritto economico dei fondi depositati su tale relazione (avv. AP_1 di __________) ne era completamente all’oscuro, circostanza questa di cui entrambi i fratelli ACCO erano perfettamente consapevoli.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall'art. 138 cifra 1 CP,

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. AC 1 e AC 2 sono dichiarati autore colpevoli dei reati a loro ascritti, come sopra.

e di conseguenza

1.1. AC 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (art. 40 seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e 44 CP).

1.2. AC 2 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi (art. 40 seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e 44 CP).

2. AC 1 e AC 2 sono inoltre condannati al versamento di una multa di CHF 3'000.- (tremila) ciascuno con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. AC 1 e AC 2 sono inoltre condannati al versamento, in solido, dell’importo di CHF 250'000.- (duecentocinquantamila) alla parte civile AP_1 a titolo di risarcimento (art. 316d lett. c CPPT).

4. E’ ordinato il dissequestro e l’attribuzione all’avente diritto della documentazione sequestrata il 15.04.2008 presso lo Studio legale avv. __________ e presso la __________ (AI 22).

5. Per l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario (art. 19 Legge sui fiduciari) il procedimento è abbandonato per intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 109 CP).

6. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 2'000.- sono poste, in solido, a carico degli accusati.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

- gli imputati AC 1 e AC 2, assistiti dal loro difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:20.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli artt.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1, nonché 448 e 449 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 135/2010 del 1° dicembre 2010 contro AC 1 e AC 2 con le relative proposte è approvato.

2.La tassa di giustizia e i disborsi sono posti a carico dei condannati così come indicato alla proposta nr. 6 dell'atto d'accusa.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 2'000.--

fr. 5'000.--

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Distinta spese a carico di AC 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 1'000.--

fr. 2'500.--

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Distinta spese a carico di AC 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 1'000.--

fr. 2'500.--

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Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente Il vicecancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 42, Art. 44, Art. 106, and Art. 109 — read in the version of October 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 358, Art. 362, and Art. 449 — read in the version of July 1, 2011; the act was consolidated again on July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.