Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

72.2010.148

Truffa per complessivi USD 4'000'000.00; violazione del principio di celerità; lungo tempo trascorso

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2010.148

Data decisione, Autorità: 22.02.2011, PENAL

Titolo:

Truffa per complessivi USD 4'000'000.00; violazione del principio di celerità; lungo tempo trascorso

TRUFFA

art. 48 let. e CPS art. 146 CPS

Incarto n.

72.2010.148

Lugano,

22 febbraio 2011/md

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise correzionali di __________

composta da: giudice Claudio Zali, Presidente

Valentina Tognetti, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

AP 1 – __________

rappr. dall’avv. dr. __________, __________

AP 2 - I __________ (CA)

rappr. dall’avv. Stefano Pizzola, Lugano

contro AC 1

patrocinato dall’avv. __________, __________

in carcerazione preventiva dal 21 gennaio 2002 al 25 marzo 2002 (64 giorni)

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 147/2010 del 17 dicembre 2010, di

truffa

per avere,

tra maggio e dicembre 2000,

a __________, __________, __________, __________, __________ nonché in altre località in Svizzera ed all’estero,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia persone affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio per avere

nell’ambito di un'operazione commerciale promossa dal Gruppo __________ (di seguito: __________), di cui AC 1 era uno dei quadri della Divisione __________, finalizzata all’acquisto di tecnologia dalla ditta __________ (di seguito: __________), società quest’ultima controllata dalla ditta __________ __________ (di seguito: __________),

sfruttando la larga autonomia concessagli nell’ambito delle trattative nonché la fiducia in lui riposta dai superiori e dagli organi dirigenti di __________,

ingannato astutamente questi ultimi, inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio di __________, in particolare

ad assumere impegni finanziari per complessivi USD 22'000'000.00, di cui

- USD 18'000'000.00 bonificati in data 09.11.2000 da __________ (e per esso da __________) a __________ und __________ (di seguito: __________) per l’acquisto di una licenza d’uso esclusiva della tecnologia "__________",

- USD 4'000'000.00 presi a carico da __________ (e per esso da __________) nell'ambito di un accordo di collaborazione con __________ (di seguito: __________), ora __________, la quale ha bonificato tale importo in data 15.12.2000 a _______ per l’acquisto di una licenza d’uso non esclusiva per lo sviluppo di sistemi basata sulla tecnologia "__________",

ignorando, in quanto sottaciuto loro da AC 1, che quest’ultimo in realtà aveva pattuito con __________ un prezzo complessivo di USD 18'000'000.00 per l’acquisto dell'intero pacchetto azionario di __________ e quindi comprensivo dei valori materiali ed immateriali (inclusa la tecnologia __________ ceduta in licenza a __________ rispettivamente a __________) detenuti da __________,

configurandosi l’inganno astuto:

- nell’aver definito unitamente agli organi dirigenti di __________ in USD 18 milioni il prezzo della licenza d’uso esclusiva voluta da __________ ed in USD 4 milioni il prezzo da pagare da __________ ma assunto da __________ per la licenza d’uso non esclusiva da concedere a __________,

- nell’aver contemporaneamente negoziato con __________, all'insaputa degli organi dirigenti di __________ e contrariamente alle decisioni prese in seno a quest’ultima, la cessione al prezzo complessivo di USD 18 milioni dell'intero pacchetto azionario di __________,

- nell’aver strutturato, ovvero fatto strutturare, l’operazione in modo che __________ non si interfacciasse direttamente con __________, incaricando all'insaputa degli organi dirigenti di __________ l’amico e fiduciario __________ di costituire e/o di mettere a disposizione le società interposte __________ SA (di seguito __________ SA), __________ (di seguito __________) e __________, in vista da un lato di acquistare all’insaputa di ________ il pacchetto azionario di __________ e dall’altro di cedere in licenza a __________ e a __________ la tecnologia __________ di cui __________ era titolare,

- nell’aver dichiarato, o comunque lasciando credere contrariamente al vero, agli organi di __________ rispettivamente di __________ che l’interposizione delle citate società era voluta dalla rispettiva controparte contrattuale,

- nell’aver predisposto, ovvero fatto predisporre, la stipulazione di una serie di contratti/accordi ai sensi dei quali __________ e __________ ottenevano le licenze previste, mentre __________ SA e __________, entrambe società da lui controllate tramite __________, entravano in possesso del pacchetto azionario di __________ rispettivamente dell’importo di USD 4 milioni (dedotti costi ed onorari dei vari prestatori di servizi), e segnatamente:

a) contratto 27 ottobre 2000 fra __________ e __________ SA di compravendita del pacchetto azionario di __________,

b) scrittura privata 14 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante la quale __________ assume i costi di __________ derivanti dall’acquisto della licenza sulla tecnologia __________ e dal successivo sviluppo di software nell'interesse di __________,

c) contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ SA mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 10'000.00 la proprietà intellettuale (brevetti) inerente la tecnologia __________,

d) contratto 22 novembre 2000 fra __________ SA e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 11'000.00 la proprietà intellettuale di cui sub. c,

e) contratto 22 novembre 2000 fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a quest’ultima al prezzo di USD 21 milioni la proprietà intellettuale di cui sub. d,

f) contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 18 milioni una licenza d’uso esclusiva sulla tecnologia __________,

g) contratto non datato fra __________ e __________ mediante il quale viene ceduta a __________ al prezzo di USD 4 milioni una licenza d’uso non esclusiva sulla tecnologia __________ per lo sviluppo di sistemi,

cagionando in tal modo un danno al patrimonio di __________ di USD 4'000'000.00, di cui almeno USD 535'000.00 utilizzati per scopi personali, segnatamente per l’acquisto tramite la società __________ a lui riconducibile di una partecipazione azionaria in __________ (USD 350'000.00) e per tre bonifici (USD 185'000.00) a favore di conti a lui riconducibili presso la Banca __________ SA;

ritenuto che nel corso dell’inchiesta sono stati recuperati e sequestrati averi patrimoniali per complessivi USD 2'677'945.00 circa, un certificato azionario di __________. (rappresentante 116'667 azioni) ed un certificato azionario di __________ (rappresentante 800 azioni), beni nel frattempo dissequestrati a favore degli aventi diritto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 146 CP; richiamato l’art. 48 lett. e CP e la violazione del principio di celerità;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. AC 1 è dichiarato colpevole di truffa, e meglio come descritto sopra.

2. Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1 alla pena di 2 (due) anni di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto;

2.2 al versamento dell’indennità di CHF 100'000.00 alla parte civile AP 1 a titolo di risarcimento del danno;

2.3 al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, da dedursi dalla cauzione.

3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

4. La cauzione di CHF 100'000.00 è liberata, dedotte tassa di giustizia e spese processuali, a favore della parte civile AP 1 a parziale copertura dell’indennità di cui sub. 2.2.

5. Per le eventuali ulteriori pretese di risarcimento le parti civili AP 1 e AP 2 (già __________) sono rinviate al competente foro civile.

Presenti: - il Ministero Pubblico, rappresentato dalla Procuratrice pubblica __________,

- l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. __________, accompagnato dall’avv. __________,

- l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 1,

- l’avv. __________, in rappresentanza dell’accusatore privato AP 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 09:50.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 147/2010 del 17 dicembre 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

accusatori privati: -

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 101.70

fr. 501.70

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 48 and Art. 146 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 358 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.