Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

72.2011.18

Ripetute truffe alla roulette presso una casa da gioco facendo credere, contrariamente al vero, in qualità di ispettore ai tavoli e con la correità di terzi, che alcune vincite fossero regolari

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2011.18

Data decisione, Autorità: 12.12.2011, PENAL

Titolo:

Ripetute truffe alla roulette presso una casa da gioco facendo credere, contrariamente al vero, in qualità di ispettore ai tavoli e con la correità di terzi, che alcune vincite fossero regolari

TRUFFA

art. 146 cpv. 1 CPS

Incarto n.

72.2011.18

Lugano,

12 dicembre 2011/da

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR1

RAAP1

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF1

in carcere preventivo dal 31 dicembre 2007 al 23 gennaio 2007 (24 giorni)

imputato a norma dell'atto d'accusa n. _______ del 16 marzo 2011 emanato dal Procuratore pubblico PP1, di

1. truffa, ripetuta

per avere, a __________, nel periodo 6 gennaio – 20 dicembre 2007, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermatone subdolamente l’errore, indicendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio,

e meglio,

1.1 per avere, ripetutamente, a ________, il 6 gennaio 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ___________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore ____________ dai responsabili del _____________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 45'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che ___________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà _____________e ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.2 per avere, ripetutamente, a __________, il 1. marzo 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con __________, __________ e ____________, ottenuto a favore del giocatore ___________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 43'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ___________e __________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.3 per avere, ripetutamente, a _________, il 23 giugno 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ____________, ___________ e ____________, ottenuto a favore del giocatore __________dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 30'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà __________e ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.4 per avere, ripetutamente, a ___________, il 10 agosto 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ______________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore ________ dai responsabili del _______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 21'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che __________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ___________e ___________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ____________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.5 per avere, ripetutamente, a _______, il 21 agosto 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con ____________, ___________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore __________dai responsabili del ____________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 36'000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _________avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ________ e ___________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionavano, a bocce ferme, le fiches di gioco loro consegnate dal giocatore ___________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.6 per avere, ripetutamente, a ________, il 20 dicembre 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _____________ e __________, ottenuto a favore del giocatore ____________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di fr. 35’900.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore __________ sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.7 per avere, ripetutamente, a _________, nel periodo 1. maggio – 30 novembre 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _________, ___________ e _____________, ottenuto a favore del giocatore __________ dai responsabili del ______________ il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 35’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che _____________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore ____________sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

1.8 per avere, ripetutamente, a __________, nel mese di febbraio 2007, in qualità di ispettore ai tavoli presso il ACPR1, in correità con _________, _____________, ____________ e ___________, ottenuto a favore del giocatore _____________ dai responsabili del ACPR1 il pagamento di vincite per un importo complessivo di almeno fr. 22’000.--, facendo loro credere, contrariamente al vero, che ______________ avesse vinto regolarmente al gioco della roulette, mentre in realtà ____________, con il tacito consenso di IMPU_1, posizionava, a bocce ferme, le fiches di gioco consegnategli dal giocatore sul numero vincente della roulette, conseguendo così un indebito profitto a danno della casa da gioco, importo suddiviso tra i correi in parti uguali;

il tutto conseguendo un indebito profitto complessivo fr. 267'900.--, corrispondente al danno subito dalla casa da gioco, e un guadagno personale complessivo di fr. 71'784.--;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 146 cpv. 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IMPU_1 è dichiarato autore colpevole del reato di ripetuta truffa, a lui ascritto come sopra.

Di conseguenza IMPU_1 è condannato:

alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi (art. 40 CP), da dedursi 25 (venticinque) giorni di carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. Le pretese civili e di indennizzo per le spese sostenute nel presente procedimento formulate dall’accusatore privato, sono state regolate dalle parti nella ricordata convenzione. Per ulteriori pretese l’accusatore privato è rinviato al foro civile.

3. E’ ordinata la confisca e la distruzione di 2.2 grammi di marijuana sequestrata in data 30 dicembre 2007 (reperto no. ___________ SAD ______) (art. 69 cpv. 2 CP).

4. E’ ordinato il dissequestro di CHF 320.- e Euro 265.- (pari a CHF 329.20), sequestrati il 30.12.2007, previa deduzione delle spese e tasse di giustizia (p.to 5 del presente atto di accusa).

(Importi girati al TP).

5. IMPU_1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Lugano.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF1;

- l’avv. RAAP1, in rappresentanza dell’accusatore privato ACPR1.

Espletato il pubblico dibattimento lunedì 12 dicembre 2011, dalle ore 09:35 alle ore 09:55.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. __________ del 16.3.2011 contro IMPU_1 con le relative proposte è approvato, con la seguente correzione:

in carcerazione preventiva dal giorno 31 dicembre 2007 al 23 gennaio 2008 (24 giorni).

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

2.1. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 85.70

fr. 785.70

===========

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 40, Art. 42, Art. 69, and Art. 146 — read in the version of October 1, 2011; the act was consolidated again on January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 135 and Art. 358 — read in the version of July 1, 2011; the act was consolidated again on July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.