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72.2011.26

Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2011.26

Data decisione, Autorità: 05.04.2011, PENAL

Titolo:

Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata

CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI SENTENZA

art. 358 CPP-TI art. 361 CPP-TI art. 362 CPP-TI art. 253 CPS art. 19 cf. 2 LSTUP

Incarto n.

72.2011.26

Lugano,

5 aprile 2011/md

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

Agnese Balestra-Bianchi, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal

Ministero pubblico

contro

IM 1,

Alias:

__________,

__________,

in carcerazione preventiva dal 14 gennaio 2011 al 25 febbraio 2011 (42 giorni)

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 25/2011 del 21 marzo 2011, di

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

tra __________, __________, __________ e __________,

nel periodo luglio 2009/dicembre 2009,

venduto un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 340 grammi,

- 290 grammi a __________,

- 30 grammi a __________,

- 20 grammi a __________;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 19 cifra 2 LFStup;

2. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

per avere,

ripetutamente, usando l’inganno, indotto un funzionario ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica,

e meglio

- a __________, il 13.01.2005, presentando, all’ufficiale del registro civile, documenti certificanti l’avvenuto matrimonio civile a __________ tra lui, indicato con la falsa identità di __________ e __________; indotto il funzionario preposto all’Ufficio dello stato civile a iscrivere sul registro informatizzato tale unione riportante i suoi dati anagrafici falsi summenzionati,

- a __________, il 9.03.2005, presentando la documentazione necessaria all’ottenimento del permesso B, riportante, quale sua, la falsa identità di __________, ottenuto dalle competenti autorità il citato permesso B riportante le menzionate false generalità;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: art. 253 CP,

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

Di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto di 42 giorni;

pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 18 mesi di detenzione da espiare decretata nei suoi confronti dal Tribunale di polizia di __________ del 24.11.2006.

2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui importo sarà stabilito dalla Corte Correzionale di Bellinzona.

ed inoltre 3. All’Avv. DUF 1, difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 132 CPP, è riconosciuto l’importo di CHF 2'487.70 a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato.

4. Ordina la confisca della licenza di condurre no. __________ rilasciata il __________ (falsa) (art. 69 o 70 CP).

Presenti

§ Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;

§ l'imputato IM 1 accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

dalle ore 09:30 alle ore 09:35

- constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

82, 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 25/2011 del 21 marzo 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la seguente precisazione:

ad 2.: La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono a carico del condannato.

2. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 55.--

fr. 755.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 253 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on July 1, 2011, October 1, 2011, January 1, 2012, July 1, 2012, July 16, 2012, October 1, 2012, January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 132 and Art. 358 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.