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72.2014.168

Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCS)

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2014.168

Data decisione, Autorità: 06.11.2015, PENAL

Titolo:

Infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCS)

INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cpv. 3 LCSTR art. 90 cpv. 4 LCSTR

Incarto n.

72.2014.168

Lugano,

6 novembre 2015/lc

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

Imputato, a norma dell’atto d'accusa 143/2014 del 30.12.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, in data 7 novembre 2014, alle ore 13:12, a __________, lungo Via __________, gravemente violato i limiti di velocità consentiti,

e meglio,

per avere, circolando alla guida del motoveicolo marca Honda CBR-RR targato __________ alla velocità di 102 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia Comunale di Locarno mediante apparecchio Radar GATSO RS-GS11F, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b) LCStr;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

3. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:16.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, il punto 3 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato:

“All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato. L’imputato viene condannato a risarcire allo Stato detto importo (art. 135 cpv. 4 CPP)”.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 143/2014 del 30 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte e con la modifica apportata al dibattimento è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1. La nota professionale 29 ottobre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'188.--

spese fr. 226.--

IVA (8%) fr. 113.10

totale fr. 1'527.10

3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'527.10 (art. 135 cpv. 4 CPP).

4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 230.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 61.45

fr. 991.45

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 42 — read in the version of January 1, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 135 and Art. 358 — read in the version of January 1, 2015; the act was consolidated again on January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 90 — read in the version of May 20, 2015; the act was consolidated again on July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.