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72.2018.67

Infrazione aggravata LF sugli stupefacenti, procedura abbreviata

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Numero d'incarto: 72.2018.67

Data decisione, Autorità: 13.04.2018, PENAL

Titolo:

Infrazione aggravata LF sugli stupefacenti, procedura abbreviata

OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 358 CPP art. 19 cpv. 1 let. c LSTUP art. 19 cpv. 1 let. d LSTUP art. 19 cpv. 2 let. a LSTUP

Incarto n.

72.2018.67

Lugano,

13 aprile 2018/sg

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal Ministero Pubblico

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 24 gennaio 2018 al 22 marzo 2018 (58 giorni), in espiazione anticipata della pena dal 23 marzo 2018

imputato a norma dell'atto d'accusa 51/2018 del 22.3.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

ripetuta infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 19.12.2017 – 24.01.2018, a __________, detenuto e alienato ad altri complessivamente 144.89 grammi di eroina,

1. di cui 65 grammi di eroina da lui alienati, a consumatori della zona tra i quali __________, __________, __________, sotto forma di buste dosi da 5 grammi a CHF 200.-/250.- l’una;

2. di cui 79.89 grammi netti di eroina (di cui 78.19 grammi con grado di purezza compreso tra il 17.8% e il 18.4%, e i restanti 1.7 grammi con grado do purezza del 45.6%) da lui detenuti all’esterno della camera d’albergo a lui in uso c/o l’albergo __________, sostanza stupefacente destinata a essere alienata a terze persone;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a in rel. con il cpv. 1 lett. c, d LStup;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui scritto come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

E inoltre 2. È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP.

3. Ordina la confisca e la distruzione di 79.89 grammi netti di eroina (rep. SAD 02125) – (art. 69 cpv. 2 CP).

4. Ordina la confisca di un cellulare di marca Samsung – IMEI __________ (rep. nr. 60848), di una carta SIM Lycamobile (no __________) (rep. nr. 60849), di materiale cartaceo (rep. nr. 60850) e di due carica cellulari (rep. nr. 60851) (art. 69 cpv. 1 CP).

5. Ordina la confisca di CHF 3'790.00 (art. 70 cpv. 1 CP).

6. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

7. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1,

- in qualità di interprete per la lingua __________ V.M.P..

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:30.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

La Presidente rileva, come evidenziato in via preliminare, che oltre ad avere venduto 30 grammi di eroina a __________, 25 grammi di eroina a __________ e 10 grammi a __________, l’imputato in corso di inchiesta ha dichiarato a più riprese di aver venduto a due uomini (di cui non ha saputo fornire una descrizione essendo gli scambi avvenuti al buio) un sacchetto da 5 grammi ciascuno. La Presidente chiede all’imputato se conferma queste dichiarazioni.

IM 1: confermo, come mi viene chiesto, di aver venduto anche a due uomini, oltre ai tre acquirenti che sono stati identificati ed indicati nell’AA. Ad ognuno di loro ho venduto un sacchetto da 5 grammi, per complessivi 10 grammi.

La Presidente, a fronte di quanto dichiarato in corso di inchiesta e ribadito oggi dall’imputato, propone pertanto alle parti di modificare di conseguenza l’AA:

- cappello del per avere, il quantitativo complessivo alienato è di 154.89 grammi di eroina;

- punto 1 del per avere, il quantitativo di eroina alienato è pari a 75 grammi.

Tutte le parti danno il loro consenso alle modifiche proposte.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 51 / 2018 del 22 marzo 2018 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

- cappello del per avere: “… detenuto e alienato ad altri complessivamente 154.89 grammi di eroina…”;

- punto 1 del per avere: “… di cui 75 grammi di eroina da lui alienati…”.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 2'835.--

spese Fr. 313.--

totale Fr. 3’148.--

3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3’148.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'782.70

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.90

fr. 3'348.60

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 42, Art. 66a, Art. 69, and Art. 70 — read in the version of March 1, 2018; the act was consolidated again on March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 135 and Art. 358 — read in the version of March 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on Narcotics and Psychotropic Substances, Art. 19 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, February 1, 2020, May 15, 2021, January 1, 2022, August 1, 2022, July 1, 2023, and September 1, 2023.