Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

80.1999.141

80.1999.141

Rubrum

Incarto n.
80.99.00141

Lugano

13 settembre 1999

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 28 giugno 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________ dichiaravano, oltre al reddito del lavoro del marito, un reddito della sostanza immobiliare di fr. 8'000.- di media annua. Nella tassazione, notificata ai contribuenti il 21 settembre 1998, l' Ufficio di tassazione rettificava l'ammontare del reddito della sostanza elevandolo a fr. 27'530.- di media annua rettificando di conseguenza la deduzione per spese di manutenzione.

L'11 novembre 1998 __________ __________ si rivolgeva all' Ufficio di tassazione lamentando il considerevole aumento del reddito imponibile rispetto al periodo precedente e chiedendo che la tassazione fosse riveduta.

Il 18 novembre 1998 l' Ufficio di tassazione invitava i contribuenti a giustificare il ritardo del loro reclamo. L'11 dicembre successivo i coniugi __________, rilevando che già durante il mese di settembre vi sarebbero stati tra __________ __________ e una funzionaria dell'UT, la signora __________, dei colloqui che non avrebbero consentito per incomprensione o malinteso di chiarire la reale situazione.

Con decisione del 21 giugno 1999 l'UT respingeva il reclamo, dichiarandolo tardivo.

2. Con tempestivo ricorso del 28 giugno 1999 i coniugi __________, pur dando atto di non poter contestare oggettivamente la tardività del loro reclamo, protestano la loro buona fede e chiedono di ridurre il reddito della sostanza a fr. 8'000.- di media annua. Argomentano che tale è l'importo loro versato dagli inquilini, i genitori della signora __________, per l'affitto dell'abitazione di __________. Rilevano inoltre che la signora __________ potrà confermare la tempestività della loro dichiarazione.

Sempre in data 29 giugno 1999 i coniugi __________ presentavano all' Ufficio di tassazione una domanda di revisione.

3. Con scritto del 3 settembre 1999, dopo l'udienza tenutasi lo stesso giorno, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Art. 144 and Art. 146 — read in the version of January 1, 1999; the act was consolidated again on January 1, 2000, April 1, 2000, September 1, 2000, January 1, 2001, June 1, 2002, July 1, 2004, January 1, 2005, March 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, December 1, 2007, March 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, January 1, 2014, January 1, 2016, January 1, 2017, June 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, September 1, 2020, January 1, 2021, July 1, 2021, January 1, 2022, January 1, 2023, January 1, 2024, March 1, 2024, May 16, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and September 2, 2026.
  • Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Art. 230 and Art. 231 — read in the version of April 1, 1999; the act was consolidated again on January 1, 2000, September 1, 2000, January 1, 2001, July 1, 2001, January 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, March 1, 2012, December 28, 2012, January 1, 2016, January 1, 2017, March 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, January 1, 2022, January 1, 2023, and January 1, 2024.