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81.2011.105

Commisurazione pena e determinazione oneri processuali di prima sede

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 81.2011.105

Data decisione, Autorità: 08.11.2012, PRPEN

Titolo:

Commisurazione pena e determinazione oneri processuali di prima sede

AGGRAVAMENTO DELLA PENA

art. 47 CPS

Incarto n.

81.2011.105/148-150

DA 4945/2008

DA 4947/2008

DA 4948/2008

DA 4949/2008

Bellinzona novembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per ricommisurare la pena e determinare gli oneri processuali di prima sede nei confronti di

IM 1,

IM 2,

IM 4

(difensore di tutti: DI 1i, __________)

visti i decreti d’accusa nn. DA 4945/2008, 4947/2008, 4948/2008, 4949/2008 del 15 dicembre 2008;

richiamato il decreto di riunione dei procedimenti 5 marzo 2010;

preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 3 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti, ripetuta, e ne ha proposto la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 4'000.- (quattromila), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da CHF 100.- (cento) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. È ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei decreti d’accusa nn. 4944/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4948/2008, 4949/2008, 4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.

5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21.06.2004, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 1 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti, ripetuta, e ne ha proposto la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da CHF 120.- (centoventi) (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. È ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei decreti d’accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4948/2008, 4949/2008, 4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 2 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti, ripetuta, e ne ha proposto la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da CHF 120.- (centoventi) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. È ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei decreti di accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4949/2008, 4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 4 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti, ripetuta, e ne ha proposto la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 1’650.- (milleseicentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da CHF 110.- (centodieci) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. È ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei decreti di accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4948/2008, 4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che con sentenza 10 novembre 2010 (incarti nn. 10.2009.47-54) il Giudice della Pretura penale __________ ha prosciolto gli imputati dalle accuse di truffa, tentata e ripetuta, rispettivamente di falsità in documenti, ripetuta, caricando altresì le tasse e le spese allo Stato;

-che con sentenza 17 febbraio 2011 (incarto n. 10.2010.63) la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto il ricorso del AINQ 1, pronunciando in particolare che:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, i dispositivi 1.1, 3.1, 4.1 e 5.1 della sentenza impugnata sono annullati e riformati nel senso che:

1.1. IM 3 è dichiarato autore colpevole di:

- ripetuta tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi, agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;

1.2. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:

- ripetuta tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi, agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;

1.3. IM 2 è dichiarato autore colpevole di:

- ripetuta tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi, agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;

1.4. IM 4 è dichiarato autore colpevole di:

- ripetuta tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi, in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli atti sono trasmessi ad un nuovo Giudice per la commisurazione delle pene da infliggere a IM 3, IM 1, IM 2 e IM 4, nonché per la determinazione degli oneri processuali di prima sede;

rilevato che il difensore chiede ;

-per IM 3 una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 100.- l’una (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) e una multa non superiore a CHF 200.-;

-per IM 1 una pena pecuniaria massima di 7 aliquote giornaliere da CHF 120.- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) l’una e una multa non superiore a CHF 150.-,

-per IM 2 una pena pecuniaria massima di 7 aliquote giornaliere da CHF 120 (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) e una multa non superiore a CHF 150.-,

-per IM 4 una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF 110.- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) e una multa non superiore a CHF 150.-;

sentiti per ultimi gli imputati, i quali dichiarano di non avere nulla da aggiungere;

visti gli artt. 34, 42, 47, 106, 146 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

premesso che IM 3, IM 1, IM 2 e IM 4 sono stati dichiarati da precedenti giudizi autori colpevoli di ripetuta tentata truffa,

condanna IM 3,

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 1'000.- (mille).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di CHF 300.- (trecento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).

3. Non è revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21 giugno 2004; il condannato è tuttavia ammonito formalmente (art. 46 cpv. 2 CP);

condanna IM 1,

1. Alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta), per un totale di CHF 630.- (seicentotrenta).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre);

condanna IM 2,

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF 350.- (trecentocinquanta).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di CHF 150.- (centocinquanta).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre);

condanna IM 4,

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 130.- (centotrenta), per un totale di CHF 650.- (seicentocinquanta).

L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di CHF 150.- (centocinquanta).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 2 (due);

carica la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 2'650.- (duemilaseicentocinquanta) allo Stato nella misura di CHF 2'120.- (duemilacentoventi) e per la rimanenza a carico dei condannati secondo la ripartizione seguente:

-CHF 200.- (duecento) a IM 3

-CHF 130.- (centotrenta) a IM 1

-CHF 100.- (cento) a IM 2

-CHF 100.- (cento) a IM 4.

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta;

comunica che le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale ed eliminate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

IM 4

,

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Sezione della popolazione, Bellinzona

Sezione della circolazione, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 300.- multa

CHF 150.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50 spese giudiziarie

CHF 500.- totale

Distinta spese a carico di IM 1,

CHF 200.- multa

CHF 180.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 330.- totale

Distinta spese a carico di IM 2,

CHF 150.- multa

CHF 50.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 250.- totale

Distinta spese a carico di IM 4,

CHF 150.- multa

CHF 50.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 250.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 870.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 1'250.- spese giudiziarie

CHF 2'120.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 46, Art. 47, Art. 106, Art. 146, and Art. 369 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.