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81.2011.200

Omettere di prendere le necessarie misure di manutenzione e di controllo di un impianto (serbatoio per gasolio) e di ottemperare a una decisione della competetente autorità

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2011.200

Data decisione, Autorità: 04.12.2012, PRPEN

Titolo:

Omettere di prendere le necessarie misure di manutenzione e di controllo di un impianto (serbatoio per gasolio) e di ottemperare a una decisione della competetente autorità

DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE

art. 292 CPS art. 70 cpv. 1 LPAC

Incarto n.

81.2011.200, 81.2011.201

DA 1938 e 1939/2011

Bellinzona dicembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 2IM 2

(difensore: DI 1, __________)

IM 3IM 3

(difensore: DI 1, __________)

visti i decreti d’accusa n.i 1938 e 1939/2011 del 16 maggio 2011;

preso atto che

IM 2

è prevenuto colpevole

di 1. Infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, __________, dal __________, rispettivamente dopo la concessa proroga sino al __________ da parte della Sezione protezione aria, acqua e suolo, sino a tutt’oggi, quale detentore di un impianto contenente liquido inquinante, non provvedendo ad eseguire i lavori di aggiornamento per rendere l’impianto n° __________ costituito da un serbatoio per gasolio della capacità di 10'000 litri posato sul fondo iscritto a mappale RFD __________ del Comune di __________, di cui è comproprietario unitamente a IM 3, IM 4 e IM 1, nonostante l’ordine intimatogli sotto la comminatoria ex art. 292 CP del __________, rispettivamente del __________, intenzionalmente omesso di prendere le necessarie misure di manutenzione e controllo facendo così sorgere un pericolo di inquinamento;

2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, agendo come sopra, omesso di ottemperare ad una decisione della competente autorità a lui regolarmente intimata il __________, rispettivamente il __________ con la comminatoria del presente articolo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 70 cpv. 1 LPAc, 292 CP;

e perseguito con decreto d’accusa del 16 maggio 2011 n. 1939/2011 del AINQ 1 __________, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 140.- (centoquaranta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 2’100.- (duemilacento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

IM 3

è prevenuta colpevole

di 1. Infrazione alla LF sulla protezione delle acque

per avere, a __________, dal __________, rispettivamente dopo la concessa proroga sino al __________ da parte della Sezione protezione aria, acqua e suolo, sino a tutt’oggi, quale detentore di un impianto contenente liquido inquinante, non provvedendo ad eseguire i lavori di aggiornamento per rendere l’impianto n° __________ costituito da un serbatoio per gasolio della capacità di 10'000 litri posato sul fondo iscritto a mappale RFD __________ del Comune di Faido, di cui è comproprietario unitamente a IM 2, IM 4 e IM 1, nonostante l’ordine intimatole sotto la comminatoria ex art. 292 CP del __________, rispettivamente del __________, intenzionalmente omesso di prendere le necessarie misure di manutenzione e controllo facendo così sorgere un pericolo di inquinamento;

2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, agendo come sopra, omesso di ottemperare ad una decisione della competente autorità a lei regolarmente intimata il __________, rispettivamente il __________ con la comminatoria del presente articolo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 70 cpv. 1 LPAc, 292 CP;

e perseguita con decreto d’accusa del 16 maggio 2011 n. 1938/2011 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato che il difensore chiede il proscioglimento e il versamento di un’indennità per le spese di patrocinio;

richiamati gli art. 70 LPAc; 292 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 2 e IM 3 sono prosciolti dalle imputazioni di infrazione alla LF sulla protezione delle acque e di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 1938 e 1939/2011 del 16 maggio 2011.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.

3. A IM 2 e IM 3 è riconosciuta la somma di fr. 1’292.75 a titolo di indennità in applicazione dell’art. 429 CPP.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 2

IM 3

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 106 and Art. 292 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on January 1, 2013, March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 429 — read in the version of October 1, 2012; the act was consolidated again on February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Federal Act on the Protection of Waters, Art. 70 — read in the version of January 1, 2011; the act was consolidated again on August 1, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, September 8, 2015, January 1, 2016, January 1, 2017, January 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, February 1, 2023, and August 1, 2025.