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81.2011.267

Inmpiegare, in qualità di datore di lavoro, una collaboratrice domestica sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 09.01.2013, PRPEN

Titolo:

Inmpiegare, in qualità di datore di lavoro, una collaboratrice domestica sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

art. 11 cpv. 3 LFSTR art. 117 cpv. 1 LFSTR

Incarto n.

81.2011.267

DA 2650/2011

Bellinzona gennaio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1 __________

visto il decreto d’accusa n. 2650/2011 del 18 luglio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che l’imputato chiede il suo proscioglimento;

richiamati gli art. 117 cpv. 1 in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, il __________ e il __________ a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso il proprio domicilio, come collaboratrice domestica, __________, cittadina romena sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Code, Art. 106 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on March 19, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.