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81.2011.285

Pericolosa manovra di sorpasso in autostrada sulla destra; abbandono del luogo dell'incidente senza osservare i doveri imposti dalla legge

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 14.03.2013, PRPEN

Titolo:

Pericolosa manovra di sorpasso in autostrada sulla destra; abbandono del luogo dell'incidente senza osservare i doveri imposti dalla legge

INCROCIO E SORPASSO INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO

art. 26 cpv. 1 LCSTR art. 32 cpv. 1 LCSTR art. 32 cpv. 2 LCSTR art. 34 cpv. 4 LCSTR art. 51 cpv. 1 LCSTR art. 51 cpv. 3 LCSTR art. 90 cf. 2 LCSTR art. 92 cpv. 1 LCSTR art. 3 cpv. 1 ONCS art. 4a cpv. 1 let. d ONCS art. 12 cpv. 1 ONCS

Incarto n.

81.2011.285, 81.2011.329

DA 3012/2011

DA 3013/2011

Bellinzona marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 1, __________)

IM 2IM 2

(difensore: DI 2, __________)

visto il decreto d’accusa n. 3012/2011 del 4 agosto 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene IM 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 470.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 28'200.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2. Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore DI 1 chiede il proscioglimento del suo assistito per entrambi i capi d’imputazione;

visto il decreto d’accusa n. 3013/2011 del 4 agosto 2011;

preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene IM 2 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 230.- ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6'900.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

prospettati a IM 2 i reati di:

- infrazione semplice alle norme della circolazione, art. 90 cpv. 1 LCStr.,

per avere, il __________ sul tratto autostradale della A2 fra __________ e __________, violato le norme medesime cagionando un pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________ ad una velocità inadeguata alle circostanze di traffico, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo __________ targato TI __________ condotto da IM 1 e

- infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr.,

per avere, a __________, autostrada A2, il __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra della vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ in regolare fase di rientro dalla corsia di sorpasso;

rilevato che il difensore DI 2 chiede il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi d’imputazione;

richiamati gli art. 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 2, 92 cpv. 1 LCStr., 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d, 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di

1.1. infrazione grave alle norme della circolazione,

per avere, a __________, autostrada A2, il __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra della vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ in regolare fase di rientro dalla corsia di sorpasso, facendola così sbandare a causa dell’avventata ed imprevedibile manovra, facendole perdere in tal modo la padronanza del veicolo andando conseguentemente a cozzare contro lo spartivia centrale;

1.2. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

per avere, a __________, autostrada A2, il __________, abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia

2. IM 2 è prosciolto dalle imputazioni di

2.1. infrazione grave alle norme della circolazione,

per avere, il __________ sul tratto autostradale della A2 fra __________ e __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________ ad una velocità inadeguata alle circostanze di traffico, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo __________ targato TI __________ condotto da IM 1.

2.2. infrazione grave alle norme della circolazione,

per avere, a __________, autostrada A2, il __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra della vettura __________ targata TI __________ condotta da __________ in regolare fase di rientro dalla corsia di sorpasso;

2.3. infrazione semplice alle norme della circolazione,

per avere, il __________ sul tratto autostradale della A2 fra __________ e __________, violato le norme medesime cagionando un pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________ ad una velocità inadeguata alle circostanze di traffico, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo __________ targato TI __________ condotto da IM 1.

3. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1’300.- sono a carico dello Stato.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

IM 2

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (2137 e 2138)

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 700.00 tassa di giustizia

fr. 600.00 spese giudiziarie

fr. 1300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 26, Art. 32, Art. 34, Art. 51, Art. 90, and Art. 92 — read in the version of January 1, 2013; the act was consolidated again on July 1, 2013, December 27, 2013, January 1, 2014, June 1, 2014, June 11, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, May 20, 2015, July 1, 2016, August 1, 2016, October 1, 2016, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2023, September 1, 2023, October 1, 2023, January 1, 2024, May 1, 2024, March 1, 2025, April 1, 2025, and July 1, 2026.