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81.2011.393

Tentata sottrazione veicolo e effetti personali in esso contenuti, appropriazione semplice

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 27.03.2013, PRPEN

Titolo:

Tentata sottrazione veicolo e effetti personali in esso contenuti, appropriazione semplice

APPROPRIAZIONE SEMPLICE SOTTRAZIONE DI UNA COSA MOBILE

art. 22 cpv. 1 CPS art. 137 cf. 2 CPS art. 141 CPS

Incarto n.

81.2011.393

DA 3974/2011

Bellinzona marzo 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1 ;

prevenuto colpevole di sottrazione di una cosa mobile

per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, creandole un considerevole pregiudizio;

fatti

avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 141 CP, richiamati gli artt. 42 e 106 CP;

visto il decreto d’accusa del 3 ottobre 2011 n. 3974/2011 del che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

2.

Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

5.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 1° marzo 2010, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;

prospettati all’imputato:

- il reato di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;

- il reato di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;

- il reato di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene;

rilevato che l’accusatrice privata chiede che il signor IM 1 venga condannato per quanto fatto;

sentito per ultimo l’imputato, il quale chiede la propria assoluzione, non ritenendosi colpevole;

richiamati gli artt. 1, 22, 34, 42, 47, 141 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 120.- (centoventi), per un totale di CHF 600.- (seicento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

2.3.1.

La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 1. marzo 2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

5. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

6. IM 1 è assolto dall’imputazione di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

7. IM 1 è assolto dall’imputazione di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;

8. IM 1 è assolto dall’imputazione di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene.

9. L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.

10. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

11. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1 __________

ACPR 1

- per raccomandata

,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: La Segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

CHF 300.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese giudiziarie

CHF 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 1, Art. 22, Art. 34, Art. 42, Art. 46, Art. 47, Art. 106, Art. 141, and Art. 369 — read in the version of March 19, 2013; the act was consolidated again on April 1, 2013, May 1, 2013, July 1, 2013, January 1, 2014, July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.